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LEGGE 23 marzo 1988, n. 94

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

note: Entrata in vigore della legge: 27/03/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/1991)
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Testo in vigore dal: 2-8-1991
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituita, per la durata di tre anni, a  norma  dell'articolo
82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta  con
il compito di: 
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e  delle  altre  leggi  dello  Stato,  nonche'  degli  indirizzi  del
Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; 
    b) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente azione dei pubblici poteri,  formulando  le  proposte  di
carattere  legislativo  ed  amministrativo  ritenute  opportune   per
rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello  Stato,  delle
regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese  internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza  e
la cooperazione giudiziaria; 
    c) accertare e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di  tutte  le
sue connessioni; 
    d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni  volta
che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. ((1)) 
  2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con  riferimento
alla  camorra  ed  alle  altre   associazioni   comunque   localmente
denominate, che abbiano le caratteristiche di cui  all'articolo  416/
bis del codice penale. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 luglio 1991, n. 229, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che "Il termine previsto dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  23
marzo 1988,  n.  94,  entro  il  quale  la  commissione  parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno  della  mafia  e  sulle  altre  associazioni
criminali  similari  deve  ultimare  i  suoi  lavori   riferendo   al
Parlamento, e' prorogato fino al 30 giugno 1992."