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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  23-3-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché di provvedere al potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, è differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima.
2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986, i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianità di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma, ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.