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LEGGE 11 marzo 1988, n. 66

Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonchè disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

note: Entrata in vigore della legge: 13/03/1988
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Testo in vigore dal: 13-3-1988
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per il periodo 1988-1995 e' autorizzata la spesa complessiva  di
lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di  interventi
per consentire l'adeguamento  dei  servizi  e  dei  mezzi  tecnici  e
logistici della Guardia di finanza alle proprie  esigenze  operative.
Nella elaborazione del programma  dovra'  essere  data  priorita'  ai
settori: 
    a) aereo, al fine di adeguare  l'attuale  dispositivo  anche  con
mezzi ad elevata autonomia che consentano di  svolgere  attivita'  di
ricerca in mare a largo raggio e a tempo prolungato; 
    b) navale,  al  fine  di  effettuare  la  sorveglianza  nel  mare
territoriale e nelle acque internazionali; 
    c)  informatico,  al  fine  di  potenziare  la  rete  informatica
esistente e di completare la dotazione dei  reparti  territoriali  di
apparati informatici capaci di accedere a banche  dati  di  interesse
operativo; 
    d)   trasmissioni,   al   fine   di   realizzare    un    sistema
tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel  settore
delle evasioni fiscali e dei traffici illeciti. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.