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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1987, n. 571

Modificazione all'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, recante approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/02/1988
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-2-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.
211;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984,
n.   1034,   con   cui   e'   stato   approvato  il  regolamento  per
l'amministrazione  e  l'erogazione  del  Fondo  di  previdenza per il
personale del Ministero delle finanze;
  Considerata la necessita' di provvedere alla modifica dell'art. 17,
primo comma, di tale regolamento;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  Il primo comma dell'art. 17 del regolamento per l'amministrazione e
l'erogazione  del  Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle  finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1984, n. 1034, e' sostituito dal seguente:
  "Le  funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al
fondo,  designato  dal  consiglio  di  amministrazione  del fondo, su
proposta  del  presidente,  fra  gli  impiegati, non aventi qualifica
dirigenziale, con livello retributivo non inferiore al settimo".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1987
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  GAVA, Ministro delle finanze
                                  AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1988
  Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 2
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  17  del  regolamento approvato con
          D.P.R. n.   1034/1984,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  17. - Le funzioni di segretario sono svolte da un
          impiegato iscritto al fondo,  designato  dal  consiglio  di
          amministrazione  del fondo, su proposta del presidente, fra
          gli  impiegati,  non  aventi  qualifica  dirigenziale,  con
          livello retributivo non inferiore al settimo.
             Il segretario e' nominato con decreto del Ministro delle
          finanze e  dura  in  carica  un  quadriennio.  In  caso  di
          sostituzione,  per  qualsiasi causa, il subentrante dura in
          carica fino al compimento del quadriennio in corso.
             All'ufficio  di  segreteria sono assegnati fino a trenta
          impiegati iscritti al fondo, alcuni dei quali con  funzioni
          di contabile.
             L'assegnazione  e  la  sostituzione  del  personale alla
          segreteria sono disposte  con  provvedimento  del  Ministro
          delle finanze, su proposta del consiglio di amministrazione
          del fondo.
             Per  l'espletamento  dei compiti e delle formalita', nel
          rispetto dei tempi  e  dei  modi  previsti  nei  precedenti
          articoli,  la  segreteria si avvarra' dei piu' idonei mezzi
          tecnici acquistati dal fondo con le entrate di cui all'art.
          5,   lettera   e),   previa   delibera   del  consiglio  di
          amministrazione, su proposta del segretario".