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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1987, n. 557

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza.

note: Entrata in vigore: 22/01/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1988)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 22-1-1988
                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista  la  legge  5  agosto  1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  4  febbraio  1985,  n.  10,  concernente
disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;
  Vista  la  legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della
legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  l'art.  11,  comma  4,  della  stessa  legge, che prevede la
emanazione di apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,   di   concerto   con  il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per
l'accertamento   del   possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  alle
provvidenze di cui allo stesso articolo e per la  verifica  periodica
della persistenza dei requisiti stessi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983,
n. 49, recante norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5  agosto
1981,  n.  416,  in  materia  di  tariffe  telefoniche, telegrafiche,
postali e dei trasporti;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 15
settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle
procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso
alle provvidenze di cui all'art.  11 della legge 25 febbraio 1987, n.
67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza;
  Considerato  che  la  disposizione  di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre  1987,
n.  410, per la parte relativa al requisito della registrazione della
testata  delle  agenzie  di  informazione   radiofonica   presso   il
competente  tribunale  "da  almeno  un  anno  alla data di entrata in
vigore della legge", si traduce nell'impossibilita'  dell'accesso  al
previsto   rimborso   delle  spese  di  abbonamento  per  le  imprese
radiofoniche  che  abbiano  contratto  abbonamenti  con  agenzie   di
informazione  radiofonica che registrino la testata successivamente e
che tale limitazione non risulta nella legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  Ritenuta,   di   conseguenza,   la   necessita'   di  estendere  la
disposizione di cui al citato comma 1 anche alle spese di abbonamento
con  le agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la
testata presso il competente tribunale successivamente alla  predetta
data, ma comunque da almeno un anno;
  Considerata, altresi', l'esigenza di procedere ad alcune rettifiche
del testo  del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 15 settembre 1987, n. 410, segnatamente all'art. 1, comma 2,
e all'art. 3, comma 1;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e' sostituito dal seguente:
  "2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre
1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la  data  del
31  marzo  di  ciascun  anno  successivo  a quello di riferimento dei
contributi per gli anni successivi".
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  vigente dell'art. 1 del D.P.C.M. 15 settembre
          1987, n.  410, e' il seguente:
             "Art.  1  (Presentazione delle domande). - 1. Le imprese
          di  radiodiffusione  sonora  che,  avendone  i   requisiti,
          intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della
          legge 25 febbraio  1987,  n.  67  nei  successivi  articoli
          indicata  "la legge" senza ultreriori specificazioni devono
          presentare   apposita   domanda,   a   firma   del   legale
          rappresentante    dell'impresa    stessa,    al    Servizio
          dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Via  Boncompagni,  15  - 00187 Roma, a mezzo posta mediante
          invio raccomandato, specificando le provvidenze  richieste.
          Nel  caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie
          previste alla lettera a) del comma  1  dell'art.  11  della
          legge,  copia  della  domanda  deve  essere trasmessa dalle
          imprese interessate ai gestori competenti  all'applicazione
          delle tariffe.
             2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10
          settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed
          entro  la  data  del  31 marzo di ciascun anno successivo a
          quello  di  riferimento  dei  contributi   per   gli   anni
          successivi.
             3.  A  decorrere  dal  1988  ed  entro  il 31 gennaio di
          ciascun anno, le  imprese  di  radiodiffusione  sonora  che
          intendono  presentare,  nei  termini  indicati nel comma 2,
          domanda per le  provvidenze  relative  all'anno  in  corso,
          possono  dare  preavviso  scritto al Servizio dell'editoria
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le  stesse
          modalita' indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere
          l'esplicita  dichiarazione  di  volonta'  di  produrre   la
          domanda prescritta".