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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1987, n. 554

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/02/1988
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-2-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  primo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dal predetto art. 107;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, del  tesoro,  per  la  funzione
pubblica e per gli affari regionali;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Nel  primo  periodo del terzo comma dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono soppresse  le
parole:  "terzo  comma  del"  ed il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Essi durano in carica  nove  anni  e  non  possono  essere
nuovamente designati".
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce
          al Presidente della  Repubblica  il  potere  di  promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art. 107 del D.P.R. n. 670/1972 e' il
          seguente:
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.
             In  seno  alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 426/1984 e'
          il seguente:
             "Art.   1.   -   Il  tribunale  regionale  di  giustizia
          amministrativa  istituito  con  l'art.  90  dello   statuto
          speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede
          a  Trento.  La sua circoscrizione comprende la provincia di
          Trento.
             Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la
          qualifica di  presidente  e  cinque  con  la  qualifica  di
          consigliere di tribunale amministrativo regionale.
             Due   di   questi,  scelti  tra  gli  appartenenti  alle
          categorie di cui al successivo art. 2, sono  designati  dal
          consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto
          del Presidente della Repubblica su proposta del  Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  su  parere  del  consiglio  di
          presidenza  della  giustizia amministrativa. Essi durano in
          carica nove anni e non possono essere nuovamente designati.
          Gli  stessi  non  possono essere trasferiti ad altra sede e
          nei loro  confronti  non  trova  applicazione  il  disposto
          dell'art.  19  della  legge  27 aprile 1982, n. 186. Per il
          periodo di durata in carica ai predetti due  magistrati  si
          applicano  le norme sullo stato giuridico e sul trattamento
          economico dei magistrati amministrativi regionali.
             Il  collegio  giudicante e' composto del presidente e di
          due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi
          del  precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono
          svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.
             Per   l'assolvimento   delle   funzioni   del  tribunale
          regionale di giustizia amministrativa  di  Trento  i  posti
          della  tabella  A,  allegata  alla legge 27 aprile 1982, n.
          186, sono  aumentati  di  tre  unita'  nella  qualifica  di
          consigliere di tribunale amministrativo regionale".