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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1987, n. 533

Norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1988)
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Testo in vigore dal: 1-1-1988
al: 29-2-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di anticipare
talune  disposizioni  contenute  nel disegno di legge finanziaria per
l'anno  1988, al fine di consentire l'operativita' delle stesse dal 1
gennaio  1988  nei  settori tributario, previdenziale e di assunzioni
nella   pubblica  amministrazione,  nonche'  di  disporre  interventi
indilazionabili per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria
e per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  tesoro,  delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale,   di   concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato per
l'anno  1988  a  lire  516 mila e a partire dall'anno 1989 a lire 540
mila.
  2.  L'ammontare  della  ulteriore  detrazione  di  cui  al  comma 2
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con  il  decreto  indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno
1988  a  lire  228  mila.  Per  l'anno  1988  i  sostituti di imposta
procedono  alla applicazione della disposizione del presente comma in
sede  di  conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.