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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 527

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2001)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 12-1-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  comma  primo, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri dei trasporti, del tesoro e per gli affari
regionali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Le  attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato
in  materia  di  comunicazioni e trasporti di interesse provinciale -
compresi  la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di
funivia - e in materia di porti lacuali, nonche' le attribuzioni gia'
spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella prima delle suddette
materie,   sono  esercitate,  per  il  rispettivo  territorio,  dalle
province  di  Trento  e  Bolzano  con  l'osservanza  delle  norme del
presente decreto.
  2.  Sono compresi nella competenza delle province di cui al comma 1
tutti  i  servizi  di  comunicazione  e  di trasporto di persone e di
merci,  di  linea  e  non  di  linea,  soggetti  a  concessione  o ad
autorizzazione,   che  si  svolgono  nell'ambito  territoriale  delle
province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su
canali  navigabili  ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non
prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia
o in quello di altra regione.
  3. Le modalita' di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di
cui   al  comma  2,  che  si  svolgono  parzialmente  nel  territorio
dell'altra  provincia  o  in  quello  di altra regione finitima, sono
stabilite  d'intesa  con la provincia o la regione nel cui territorio
si  svolge  la  parte  minore  del  percorso  dei servizi pubblici di
trasporto.
          AVVERTENZE:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          NOTE

          Note alle premesse:
            -  L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.
          670, e' il seguente:
            "Art.  107.  - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
            In  seno  alla  commissione di cui al precedente comma e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
            Uno   dei  membri  in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della provincia deve appartenere al diritto
          linguistico italiano".