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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 526

Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1997)
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vigente al 15/11/2018
Testo in vigore dal: 12-1-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno, del
tesoro,  delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle
foreste,   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del
turismo e dello spettacolo e per gli affari regionali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  All'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1
novembre 1973, n. 691, e' aggiunto il seguente comma:
  "Nelle  attribuzioni  di  cui  al  precedente comma rientrano anche
quelle concernenti:
    1)  l'autorizzazione  di  cui  all'art. 31 della legge 4 novembre
1965,  n.  1213,  riguardante  la  costruzione,  la  trasformazione e
l'adattamento di sale cinematografiche;
    2)  il  riconoscimento  di circoli di cultura cinematografica che
esplicano   la   propria  attivita'  esclusivamente  nell'ambito  del
territorio provinciale;
    3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni
cinematografiche  di  cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n.
1213;
    4)  il  rilascio  del  nulla  osta per la costruzione di teatri o
l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;
    5)  il rilascio del nulla osta di agibilita' teatrale a complessi
dilettantistici operanti nel territorio provinciale".
  2.  Di  conseguenza e' abrogato l'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686.
          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fini di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
            Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

          NOTE

          Note alle premesse:
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
            -  L'art.  107  del  D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il
          seguente:
            "Con  decreti  legislativi  saranno  emanate  le norme di
          attuazione  del  presente  statuto, sentita una commissione
          paritetica   composta  di  dodici  membri  di  cui  sei  in
          rappresentanza  dello  Stato, due del consiglio provinciale
          di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono
          appartenere al gruppo linguistico tedesco.
            In  seno  alla  commissione di cui al precedente comma e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
            Uno   dei  membri  in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".

          Note all'art. 1:
            Il  testo dell'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691,
          e' il seguente:
            "Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato  in
          materia   di   manifestazione   ed   attivita'  artistiche,
          culturali  ed  educative locali esercitate sia direttamente
          dagli  organi  centrali o periferici dello Stato sia per il
          tramite  di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale
          o  sovraprovinciale,  sono  esercitate,  per  il rispettivo
          territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi
          e  nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza
          delle norme del presente decreto".
            Il  testo dell'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686,
          e' il seguente:
            "In  materia  di  spettacoli pubblici l'autorizzazione di
          cui  all'art.  31  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e'
          subordinata,  nelle province di Trento e Bolzano, al previo
          nulla  osta  della provincia competente, per quanto attiene
          alla pubblica sicurezza".
            Il  testo  degli  articoli 31 e 40 della legge 4 novembre
          1965, n. 1213, e' il seguente:
            "Art.  31  (Apertura  nuove  sale).  - La costruzione, la
          trasformazione  e  l'adattamento di immobili da destinare a
          sale   e  arene  per  spettacoli  cinematografici,  nonche'
          l'ampliamento  di  sale  o  arene  cinematografiche gia' in
          attivita'  sono subordinati ad autorizzazione del Ministero
          per il turismo e lo spettacolo.
            E'  necessaria  l'autorizzazione  anche  per  adibire  un
          teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
            I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista
          dai  precedenti  commi  e dell'articolo 33 sono determinati
          ogni  due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo
          spettacolo,  sentito  il  parere della commissione centrale
          per  la  cinematografia,  sulla  base dell'incremento della
          frequenza  degli  spettatori  e delle giornate di attivita'
          verificatisi  in  ciascun  comune  o  frazione o localita',
          nelle   sale  cinematografiche  funzionanti  da  almeno  un
          biennio.
            Possono  consentirsi  deroghe  ai  criteri  predetti  per
          soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche
          e  di  quartieri  coordinati  (C.E.P.) o realizzati in base
          alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  per migliorare la
          capacita'  ricettiva  degli  esercizi cinematografici e per
          consentire  l'apertura  di  nuove  sale  nei  comuni, nelle
          frazioni  e  nelle localita' che ne fossero sprovvisti o in
          cui  esistano  peculiari  esigenze  di interesse turistico,
          nonche'  nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti
          di  sale cinematografiche con una ricettivita' superiore ai
          500 posti.
            Puo'    inoltre    consentirsi    l'apertura    di   sale
          cinematografiche,  di  capienza  non superiore a 400 posti,
          che  siano esclusivamente riservate alla proiezione di film
          prodotti  per  i  ragazzi,  di  programmi  composti da soli
          cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a
          manifestazioni  di  carattere  culturale  organizzate dalla
          Cineteca  nazionale.  Tali  sale  potranno essere destinate
          anche  a  manifestazioni organizzate dai circoli di cultura
          cinematografica    aderenti   ad   associazioni   nazionali
          riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale
          di  giornate  di  proiezione non superiore a 50 per ciascun
          circolo.
            La   deroga   di  cui  al  comma  precedente  e'  ammessa
          limitatamente  a  quattro  sale cinematografiche per comuni
          che  abbiano  una  popolazione  superiore  ad un milione di
          abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione
          tra  i  400  mila e un milione di abitanti, ad una sala per
          comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila
          abitanti o siano capoluoghi di provincia.
            Potra'  inoltre  essere  consentita  l'apertura  di  sale
          esclusivamente  riservate  alla proiezione di film prodotti
          per  i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a
          50 mila abitanti.
            L'autorizzazione  per  l'esercizio  commerciale di cinema
          ambulanti   e'   rilasciata   soltanto   per  le  localita'
          sprovviste di sale cinematografiche.
            I  profughi  gia'  proprietari  o esercenti di cinema nei
          territori  di provenienza, i quali non abbiano presentato e
          non  presentino  entro il termine perentorio di un anno dal
          loro   rientro   in   patria  domanda  intesa  ad  ottenere
          l'autorizzazione  per  ripristinare  nel  territorio, della
          Repubblica   l'attivita'   cinematografica   in  precedenza
          esplicata,  decadono  dal  particolare  beneficio  previsto
          dall'articolo  28  della  legge  4  marzo  1952, n. 137. Il
          termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge
          per i profughi gia' rientrati in patria.
            Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e
          secondo  comma  e'  punito con l'ammenda da lire 100 mila a
          lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna e' ordinata la
          sospensione dei lavori.
            Qualora  il  Ministro  per  il turismo e lo spettacolo lo
          richieda,  e'  disposta,  con  ordinanza del questore e del
          dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la
          sospensione   dei   lavori,   anche  indipendentemente  dal
          procedimento penale".
            "Art.   40   (Registro  di  programmazione,  biglietti  e
          distinte d'incasso).
            -  Gli  esercenti di sale cinematografiche debbono tenere
          un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla
          locale  autorita'  di pubblica sicurezza, con l'indicazione
          in  ordine  cronologico  dei  film  proiettati e rispettiva
          nazionalita'.
            Nei  casi di inosservanza di detto obbligo e' disposta la
          chiusura  dell'esercizio  per  un  periodo  da uno a cinque
          giorni dalla commissione di cui all'art. 51.
            I  biglietti  d'ingresso  alle sale cinematografiche sono
          emessi  in  un  tipo  con  un  contrassegno  della Societa'
          italiana  autori  ed  editori, incaricata della riscossione
          per  conto  dello  Stato  dei diritti erariali sui pubblici
          spettacoli.
            Tutti  gli  esercenti  cinematografici devono adottare le
          distinte  d'incasso  (bordero), da redigersi a ricalco, del
          tipo  predisposto  o contrassegnato dalla Societa' italiana
          autori  ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo
          e  lo  spettacolo,  di  concerto  con  il  Ministro  per le
          finanze,   sentita   la   commissione   centrale   per   la
          cinematografia.
            All'inizio  del  primo spettacolo giornaliero l'esercente
          deve  riportare  sulla  distinta  d'incasso  tutti  i  dati
          segnaletici  che sono gia' a sua conoscenza; in particolare
          il  titolo  e  la  casa produttrice del lungometraggio, del
          cortometraggio e del film di attualita', i dati inerenti ai
          biglietti  che  intende usare nella giornata e il dettaglio
          del loro prezzo unitario.
            Le  quietanze relative al versamento dei diritti erariali
          ed  accessori  sui  pubblici  spettacoli  sono  soggette ad
          imposta  di  bollo del 2 per mille con il massimale di lire
          50.
            Il  prezzo da corrispondere alla S.I.A.E. per i biglietti
          d'ingresso   da   essi   forniti  agli  esercenti  di  sale
          cinematografiche  e'  determinato  con decreto del Ministro
          per  il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro
          per le finanze.
            Chiunque  contraffa  o  altera biglietti di ingresso alle
          sale  cinematografiche,  ovvero,  non avendo concorso nella
          contraffazione  o  nella  alterazione, acquista o riceve al
          fine  di  metterli in circolazione, o mette in circolazione
          biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi e'
          punito  con  la  reclusione da due mesi a due anni e con la
          multa da lire 20 mila a lire 200 mila.
            Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o
          annotazioni   non   conformi  al  vero  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni,  salvo le sanzioni
          fiscali.
            Entro   novanta   giorni  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge il corredo pubblicitario dei film; nazionali
          e  non  nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio
          della  Repubblica,  dovra' indicare, con adeguata evidenza,
          l'anno della prima edizione italiana del film.
            Il   titolo   del  film,  risultante  dal  nulla-osta  di
          proiezione in pubblico, non potra' essere modificato se non
          in   base   a   preventiva  autorizzazione  rilasciata  dal
          Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo  su  motivata
          istanza   degli   interessati   sentito   il  parere  delle
          organizzazioni sindacali di categoria.
            In   caso  di  violazione  delle  norme  di  cui  ai  due
          precedenti   commi,   il  Ministro  per  il  turismo  e  lo
          spettacolo  disporra'  la  sospensione  del  nulla  osta di
          presentazione   in   pubblico  del  film  in  attesa  degli
          adempimenti di cui sopra".