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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521

Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1993)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-1-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  primo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dal predetto art. 107;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,  per  i  beni
culturali    e    ambientali,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  dei  lavori  pubblici, della sanita', del lavoro e
della  previdenza  sociale, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  La delega conferita al commissario del Governo per la provincia
di  Bolzano  con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
31   luglio  1978,  n.  571,  deve  intendersi  riferita  anche  alle
assunzioni  fuori  concorso  e alle immissioni in ruolo di personale,
nonche' all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o
saranno  attribuiti  alla  competenza  delle amministrazioni centrali
dello  Stato  e  degli  organi centrali delle amministrazioni e delle
aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale
di  cui  al  primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
  2.   Si   intendono,   altresi',  attribuiti  alla  competenza  del
commissario  del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso
od  immissioni  in  ruolo  demandati  dalla legge statale agli organi
delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni
e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.
  3.  Il  commissario  del  Governo  applica  le  norme  sullo  stato
giuridico  dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti
l'assunzione  di  personale  statale  e,  per il personale dipendente
dalle  aziende  e  dalle  amministrazioni ad ordinamento autonomo, le
norme  previste  dai  rispettivi  stati  giuridici, ferme restando le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modifiche.
  4.  Restano  salve  le  competenze,  diverse da quelle conferite al
commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite,
con  legge,  alle  amministrazioni  periferiche  dello Stato, ed agli
organi  periferici delle amministrazioni delle aziende dello Stato ad
ordinamento autonomo.
            AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          NOTE

          Note alle premesse:
            -  L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valori di leggi e
          regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.
          670, e' il seguente:
            "Art.  107.  - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
            In  seno  alla  commissione di cui al precedente comma e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
            Uno   dei  membri  in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano".

          Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571,
          e' il seguente:
            "Art.  3.  - All'art. 13 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto il seguente
          comma:
            "Il  commissario  del Governo per la provincia di Bolzano
          e'   altresi'   delegato   ad   adottare  tutti  gli  altri
          provvedimenti  ed  emanare tutti gli altri atti concernenti
          il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente
          decreto  applicando  le  norme  dello  stato  giuridico dei
          dipendenti   dello   Stato,   nonche',   per  il  personale
          dipendente  dalle amministrazioni con ordinamento autonomo,
          le  norme  previste  dai  rispettivi stati giuridici, fatte
          salve  le  particolari  disposizioni contenute nel presente
          decreto"".
            - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752,
          e' il seguente:
            "Art.  8.  -  Nella provincia di Bolzano sono istituiti i
          ruoli  locali  del  personale  civile delle amministrazioni
          dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici
          nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con
          i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
            I   posti   dei   ruoli,  di  cui  al  precedente  comma,
          considerati  per  amministrazione  e per carriera, comunque
          denominate,  sono  riservati  a  cittadini  appartenenti  a
          ciascuno  dei  tre  gruppi  linguistici  in  rapporto  alla
          consistenza   dei   gruppi   stessi   quale  risulta  dalle
          dichiarazioni  di  appartenenza rese nell'ultimo censimento
          ufficiale della popolazione.
            I  commi  precedenti  non  si  applicano  per le carriere
          direttive  dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa".