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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521

Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1993)
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Testo in vigore dal: 8-1-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  primo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dal predetto art. 107;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,  per  i  beni
culturali    e    ambientali,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  dei  lavori  pubblici, della sanita', del lavoro e
della  previdenza  sociale, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  La delega conferita al commissario del Governo per la provincia
di  Bolzano  con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
31   luglio  1978,  n.  571,  deve  intendersi  riferita  anche  alle
assunzioni  fuori  concorso  e alle immissioni in ruolo di personale,
nonche' all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o
saranno  attribuiti  alla  competenza  delle amministrazioni centrali
dello  Stato  e  degli  organi centrali delle amministrazioni e delle
aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale
di  cui  al  primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
  2.   Si   intendono,   altresi',  attribuiti  alla  competenza  del
commissario  del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso
od  immissioni  in  ruolo  demandati  dalla legge statale agli organi
delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni
e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.
  3.  Il  commissario  del  Governo  applica  le  norme  sullo  stato
giuridico  dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti
l'assunzione  di  personale  statale  e,  per il personale dipendente
dalle  aziende  e  dalle  amministrazioni ad ordinamento autonomo, le
norme  previste  dai  rispettivi  stati  giuridici, ferme restando le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modifiche.
  4.  Restano  salve  le  competenze,  diverse da quelle conferite al
commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite,
con  legge,  alle  amministrazioni  periferiche  dello Stato, ed agli
organi  periferici delle amministrazioni delle aziende dello Stato ad
ordinamento autonomo.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  primo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dal predetto art. 107;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,  per  i  beni
culturali    e    ambientali,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  dei  lavori  pubblici, della sanita', del lavoro e
della  previdenza  sociale, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  La delega conferita al commissario del Governo per la provincia
di  Bolzano  con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
31   luglio  1978,  n.  571,  deve  intendersi  riferita  anche  alle
assunzioni  fuori  concorso  e alle immissioni in ruolo di personale,
nonche' all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o
saranno  attribuiti  alla  competenza  delle amministrazioni centrali
dello  Stato  e  degli  organi centrali delle amministrazioni e delle
aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale
di  cui  al  primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
  2.   Si   intendono,   altresi',  attribuiti  alla  competenza  del
commissario  del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso
od  immissioni  in  ruolo  demandati  dalla legge statale agli organi
delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni
e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.
  3.  Il  commissario  del  Governo  applica  le  norme  sullo  stato
giuridico  dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti
l'assunzione  di  personale  statale  e,  per il personale dipendente
dalle  aziende  e  dalle  amministrazioni ad ordinamento autonomo, le
norme  previste  dai  rispettivi  stati  giuridici, ferme restando le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modifiche.
  4.  Restano  salve  le  competenze,  diverse da quelle conferite al
commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite,
con  legge,  alle  amministrazioni  periferiche  dello Stato, ed agli
organi  periferici delle amministrazioni delle aziende dello Stato ad
ordinamento autonomo.