stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 500

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: "Modifica dell'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari".

nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 24-12-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 75 della Costituzione;
  Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
  Visti  gli  atti,  trasmessi  in  data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio
centrale  per  il  referendum presso la Corte di cassazione, relativi
alla  proclamazione  del risultato del referendum indetto con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del 9 settembre 1987, per l'abrogazione
dell'articolo  unico,  primo  comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
856,  recante: "Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6
dicembre  1962,  n.  1643,  sulla istituzione dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione
e l'esercizio di impianti elettronucleari";
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della
Repubblica  4  settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
210  del 9 settembre 1987, e' abrogato l'articolo unico, primo comma,
della  legge 18 dicembre 1973, n. 856, limitatamente alle parole: "b)
la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari".
  2.  L'abrogazione  ha  effetto  a decorrere dal giorno successivo a
quello  della  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del
                                commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1987
  Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 16