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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 496

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20" e differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/12/1987, n. 288 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1987)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-12-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 75 della Costituzione;
  Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
  Visti  gli  atti,  trasmessi  in  data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio
centrale  per  il  referendum presso la Corte di cassazione, relativi
alla  proclamazione  del risultato del referendum indetto con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del 9 settembre 1987, per l'abrogazione
degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n.
170,  recante:  "Nuove  norme  sui  procedimenti d'accusa di cui alla
legge 25 gennaio 1962, n. 20";
  Visto l'art. 2 della legge 7 agosto 1987, n. 332;
  Ritenuta  la necessita' di evitare che, a seguito del risultato del
referendum, la materia dei procedimenti d'accusa di cui alla legge 25
gennaio 1962, n. 20, resti priva di disciplina;
  Ritenuto altresi', che, per la complessita' della materia suddetta,
appare necessario prorogare nella misura massima prevista dalla legge
il termine di entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli sopra
citati,  onde  consentire  l'approvazione  di  una  nuova  disciplina
sostitutiva della precedente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della
Repubblica  4  settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
210  del  9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170.
  2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VASSALLI,    Ministro   di   grazia   e
                                giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1987
  Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 17