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LEGGE 20 novembre 1987, n. 472

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-10-2010
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n.  387,  recante  copertura
finanziaria del decreto del Presidente  della  Repubblica  10  aprile
1987, n.  150,  di  attuazione  dell'accordo  contrattuale  triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi  di  polizia,  e'  convertito  in   legge   con   le   seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  "E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  765,3  miliardi  per  l'anno
finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988
e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:". 
  All'articolo 2: 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Gli scatti suddetti non concorrono  alla  determinazione  del
maturato  economico  dei  sovrintendenti  principali  promossi   alla
qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli  stessi
sono attribuiti due scatti del 2,50 per  cento  computati  sul  nuovo
stipendio a decorrere dalla data della promozione"; 
    al comma 11 le parole: "di cui al  comma  5  e"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 5 e 7, nonche'"; 
    dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti: 
    "16-bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale
della Polizia di  Stato  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  sono
assoggettati al visto  di  legittimita'  da  parte  degli  organi  di
controllo in via successiva. 
    16-ter. Per i dirigenti  della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo
forestale dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del  decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico
vengono adottati con atto ricognitivo  e  non  sono  assoggettati  al
visto di legittimita' da parte degli organi di controllo. 
    16-quater.  Nell'attesa  del  perfezionamento  dei  provvedimenti
formali di riliquidazione delle  pensioni  dei  dirigenti,  gli  enti
amministrativi della Polizia di Stato e  del  Corpo  forestale  dello
Stato sono autorizzati a  corrispondere  sulle  pensioni  provvisorie
acconti in misura  pari  al  90  per  cento  delle  nuove  competenze
spettanti. 
    16-quinquies. Le direzioni provinciali del Tesoro sono  parimenti
autorizzate a corrispondere  sulle  pensioni  definitive  i  medesimi
acconti sulla base degli atti di inquadramento economico  predisposti
dall'Amministrazione della Polizia di Stato  e  del  Corpo  forestale
dello Stato"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "22-bis. A tutto il personale della Polizia di Stato e  a  quello
di cui alla tabella  I  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo  di
appartenenza,  con  trattamento  stipendiale   inferiore   a   quello
spettante al pari  qualifica  avente  pari  o  minore  anzianita'  di
servizio, ma promosso successivamente, e'  attribuito  nel  tempo  lo
stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica
al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale
dello Stato  autonomamente  e  nell'ambito  di  rispettivi  ruoli  di
appartenenza". 
  All'articolo 3: 
    il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
    "12. Nel periodo di  servizio  di  cui  al  comma  10  non  vanno
computati gli anni per i quali il militare  e'  stato  giudicato  non
idoneo all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita'
subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni  dal  servizio
per motivi disciplinari"; 
    dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti: 
    "18-bis. Al personale  della  Guardia  di  finanza  competono  le
indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983,  n.
78, secondo misure e modalita' che saranno fissate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Dette indennita' sono cumulabili, nella misura  massima  del
50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo
1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste  dall'articolo
10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui
alla legge 1 aprile 1981, n. 121. 
    18-ter. Ai fini dell'attribuzione  delle  indennita'  di  cui  al
comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti,  gli  appuntati
ed i finanzieri sono equiparati al  sergente  maggiore  con  meno  di
quattordici anni di servizio, di cui alla  tabella  I  allegata  alla
legge 23 marzo 1983, n. 78. 
    18-quater. Le indennita' di cui al comma 18-bis sono estese,  con
le stesse misure e modalita' fissate con il  decreto  del  Presidente
della Repubblica previsto dal  medesimo  comma,  al  personale  della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli  agenti
di custodia che si trovi nelle stesse  condizioni  di  impiego  e  di
imbarco. 
    18-quinquies. La legge 27 luglio 1967,  n.  631,  e'  abrogata  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
della Repubblica di cui al comma 18-bis. 
    18-sexies. A decorrere dal 1 luglio 1987  e  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di  cui
al comma 18-bis si applicano le disposizioni previste dai  commi  19,
20, 21 e 22"; 
    al comma 23, dopo le parole:  "si  applicano"  sono  inserite  le
seguenti: "a decorrere dal 1 luglio 1987"; 
    dopo il comma 23, e' inserito il seguente: 
    "23-bis. Nella tabella II - Equiparazione del personale  di  volo
della Polizia di Stato a quello delle Forze armate  -  allegata  alla
legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note  contrassegnate
da asterisco ai quadri A, B, C e D"; 
    il comma 24 e' soppresso. 
    All'articolo 5: 
      al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
      "Le disposizioni si applicano, con le stesse modalita', a tutto
il  personale  in   possesso   dei   requisiti   comunque   ad   esse
corrispondenti e che risulti in servizio presso il  centro  studi  di
Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986"; 
      al  comma  4,  le  parole:  "ed  in  quelle  periferiche"  sono
sostituite dalle seguenti: "ed in ogni provincia". 
    Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 5-bis - 1. I giudizi collegiali adottati dalle  commissioni
mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del
personale della difesa e delle forze di polizia nonche'  degli  altri
dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle  infermita'  per
la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato  per
le pensioni  privilegiate  ordinarie  di  cui  all'articolo  166  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in
sede  di  liquidazione  della  pensione  privilegiata   e   dell'equo
indennizzo. 
    2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 163 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso. 
  Art. 5-ter. - 1. Ai fini del  riconoscimento  della  dipendenza  da
causa di  servizio  delle  infermita',  lesioni  ovvero  decessi,  si
prescinde nei confronti del personale della Polizia di  Stato  e  del
Corpo  forestale  dello   Stato   dal   parere   del   consiglio   di
amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  ai  procedimenti
tuttora in corso". 
  All'articolo 6: 
    i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. Al personale appartenente  al  ruolo  degli  agenti  e  degli
assistenti e qualifiche equiparate della Polizia  di  Stato  e  gradi
corrispondenti dei Corpi di polizia  di  cui  all'articolo  16  della
legge 1  aprile  1981,  n.  121,  e'  attribuito,  al  compimento  di
diciannove anni di servizio comunque prestato  senza  demerito  nelle
forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile  di  L.  800.000
annue lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.100.000 al compimento di
ventinove anni di servizio comunque  prestato  senza  demerito  nelle
forze di polizia. 
    2. Al personale  appartenente  ai  ruoli  dei  sovrintendenti  ed
ispettori e qualifiche equiparate della  Polizia  di  Stato  e  gradi
corrispondenti dei Corpi di polizia  di  cui  all'articolo  16  della
legge 1 aprile 1981, n. 121, al  compimento  di  diciannove  anni  di
servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia,  e'
attribuito un assegno funzionale pensionabile di L.  1.200.000  annue
lorde. Detto importo e' elevato  a  L.  1.800.000  al  compimento  di
ventinove anni di servizio comunque  prestato  senza  demerito  nelle
forze di polizia. 
    3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche
equiparate dalla Polizia di Stato e  ai  gradi  corrispondenti  delle
forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 
121,  compresi  i  sottotenenti  in  servizio  permanente  effettivo,
provenienti da carriera e  ruoli  inferiori  delle  stesse  forze  di
polizia, al compimento del diciannovesimo  e  ventinovesimo  anno  di
servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di  polizia  e'
attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure: 
 
 
    
=====================================================================
|   19 anni    |   29 anni
=====================================================================
Sottotenenti s.p.e                      | L. 1.500.000 | L. 2.200.000

    
 
Vice commissario _ L. 1.500.000 _ L. 2.000.000 
 
Commissario _ L. 1.500.000 _ L. 2.000.000 
 
Commissario capo _ L. 2.000.000 _ L. 3.600.000 
 
V. questore aggiunto _ L. 2.400.000 _ L. 3.600.000 
 
    Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
    "Art. 6-bis. - 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso
delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e  assistente
capo ed al personale del Corpo forestale  dello  Stato  e  del  Corpo
degli agenti di custodia con  qualifiche  equiparate  che  cessa  dal
servizio per eta'  o  perche'  divenuto  permanentemente  inabile  al
servizio  o  perche'  deceduto,  sono  attribuiti,   ai   soli   fini
pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei
scatti  di  stipendio  in  aggiunta  a  qualsiasi   altro   beneficio
spettante. 
    2.  Detto  beneficio  si  estende  al  personale  del  ruolo  dei
commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti e qualifiche  equiparate  del  Corpo  forestale  dello
Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per
gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che  abbia  compiuto
trenta anni di servizio effettivamente prestato. 
    3. Al  personale  dirigente  indicato  nel  diciannovesimo  comma
dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  come  sostituito
dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di  custodia
si applica il beneficio previsto  dall'articolo  13  della  legge  10
dicembre 1973, n. 804, a condizione che abbiano almeno  quattro  anni
di  anzianita'  nelle  qualifiche  dirigenziali  e  che  cessino  dal
servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1. 
    4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene  conto  per
il  calcolo  dell'indennita'  di   ausiliaria   nei   confronti   dei
destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge  19
maggio 1986, n. 224. 
    5. Al personale della Polizia di  Stato,  nonche'  a  quello  del
Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche  di  polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli  fini  dell'acquisizione
del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo
52 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092". 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. -  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  7  della  legge  1
dicembre 1986, n. 831,  si  applicano  altresi'  al  personale  della
Polizia  di  Stato  ((...))  e  del  Corpo  forestale  dello   Stato,
sostituendo al Ministro delle  finanze  rispettivamente  il  Ministro
dell'interno ((...)) e il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste
di concerto con quello dell'interno, nonche' al Comando generale  del
Corpo della guardia  di  finanza,  rispettivamente,  il  Dipartimento
della  pubblica   sicurezza   ((...))   e   la   Direzione   generale
dell'economia montana e delle foreste. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno  per  il  personale  della
Polizia di Stato ((...)) e con decreto del Ministro  dell'agricoltura
e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il  personale
del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono dettate  disposizioni  in  analogia  a  quanto
disposto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, per  il
Corpo della guardia di finanza. 
  3. Per la formulazione dei provvedimenti  di  cui  al  comma  2,  i
pareri degli organi di  rappresentanza  del  personale  previsti  dai
rispettivi ordinamenti devono essere  comunicati  rispettivamente  al
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  ((...))  e  alla  Direzione
generale dell'economia montana e delle foreste entro  il  termine  di
quindici  giorni  dalla  richiesta,  oltre  il  quale  si   intendono
acquisiti. 
  4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2  sono  trattenuti  sulle
competenze mensili del concessionario e vengono versati  in  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per essere riassegnati in appositi  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura
del 20 per cento  dell'importo  rispettivamente  trattenuto,  per  le
spese di manutenzione  straordinaria  degli  alloggi  e  in  apposito
capitolo dello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  -
Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per  cento,
per la realizzazione di nuovi alloggi per  il  personale  di  cui  al
comma 1. 
  5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui  all'articolo
16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione  degli  alloggi
di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  6.  Per  quanto  non  previsto,  si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831". 
  Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 11-bis. - 1. All'articolo  5,  terzo  comma,  della  legge  1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le medesime modalita' si
provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il
comandante generale  della  Guardia  di  finanza,  per  il  direttore
generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore
generale per l'economia montana e per le foreste". 
  Art. 11-ter. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda  dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza al  fine  di  adeguare  la
posizione  dei  componenti  delle  citate  bande   a   quella   degli
appartenenti alla Polizia  di  Stato,  fissata  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. 
  2.  All'entrata  in  vigore  dei  decreti  del   Presidente   della
Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 1 marzo 1965, n. 
121, e successive modificazioni e integrazioni; la  legge  13  luglio
1965, n. 882, e successive modificazioni; l'articolo 63 e la  tabella
I/1 e I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, per quanto  attiene  ai
militari musicanti dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia  di
finanza. 
  Art. 11-quater. - 1. Per un periodo  di  sei  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
competenti  uffici  amministrativi   interni   sono   autorizzati   a
corrispondere al personale delle  forze  di  polizia  ad  ordinamento
civile,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio,  un  trattamento
provvisorio  determinato  in  relazione  ai  servizi  accertati,   da
recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. 
  2. Per lo stesso periodo i  predetti  uffici  sono  autorizzati  ad
estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli  orfani
minorenni del dipendente deceduto in  attivita'  di  servizio  o  del
pensionato  deceduto  durante  il  periodo  di   corresponsione   del
trattamento provvisorio". 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, le parole:  "lire  752,5  miliardi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "lire 765,3 miliardi"; dopo le parole: "del  presente
decreto per l'anno 1987, al netto" sono inserite le seguenti:  "degli
oneri di cui al comma 2-ter, nonche'"; ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Al restante onere di  lire  12,8  miliardi  si  fa
fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987
ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia per lire 1,5 miliardi; 4047, per lire 120 milioni,
e 4007, per lire 180 milioni, dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; 2520, per lire 4 miliardi, e  2581,
per  lire  3  miliardi,  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno; 4503, per lire 1 miliardo, 4594, per lire 500  milioni,
4618, per lire 400 milioni, e 4599, per lire 600 milioni, dello stato
di previsione  del  Ministero  della  difesa;  3008  dello  stato  di
previsione del Ministero delle finanze per lire 1,5 miliardi"; 
    al  comma  2,  le  parole:  "All'onere  di  lire  635,5  miliardi
derivante dall'applicazione del presente decreto, per ciascuno  degli
anni 1988 e 1989" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere di  lire
663,40 miliardi per il 1988 e di lire 663,45 miliardi  per  il  1989,
derivante dall'applicazione del presente decreto";  dopo  le  parole:
"al netto" sono inserite le seguenti: "degli oneri di  cui  al  comma
2-ter, nonche'"; ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Al
restante onere di lire 27,90 miliardi per il 1988  e  di  lire  27,95
miliardi  per  il  1989  si  fa  fronte  mediante   riduzione   degli
stanziamenti iscritti per gli anni 1988 e 1989 ai seguenti  capitoli:
2083 dello stato di previsione del Ministero di  grazia  e  giustizia
per lire 2,2 miliardi annui;  4045  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 800  milioni  per
il 1988 e per lire 850 milioni per il 1989; 2520, per lire 3 miliardi
annui, 2581, per lire 3 miliardi annui, 2627, per  lire  900  milioni
annui, 2632, per lire 3 miliardi annui, 2633, per lire  2,5  miliardi
annui, 2644, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del
Ministero dell'interno; 3008 per lire 4 miliardi  annui  e  3115  per
lire 1,5 miliardi annui dello stato di previsione del Ministero delle
finanze; 4599, per lire  3,5  miliardi  annui,  4503,  per  lire  1,5
miliardi annui, 4601, per lire  1  miliardo  annuo,  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa"; 
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza  dei
capitoli richiamati dai  commi  1,  secondo  periodo,  e  2,  secondo
periodo, non puo' essere incrementata in misura superiore al tasso di
inflazione  programmato,  in  sede  di   relazione   previsionale   e
programmatica, detratta la somma utilizzata come copertura. 
    2-ter. Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo
2, comma 7, e dell'articolo 11-bis del presente decreto, valutato  in
lire  1.780  milioni  in  ragione  di  anno,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del capitolo 2615 dello stato di  previsione
del Ministero dell'interno per il 1987 e dei corrispondenti  capitoli
degli anni  finanziari  successivi.  Per  il  triennio  1988-1990  la
dotazione di competenza del  predetto  capitolo,  detratta  la  somma
utilizzata come copertura, potra' essere incrementata in  misura  non
superiore al tasso di inflazione programmato  in  sede  di  relazione
previsionale e programmatica". 
  Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
  "Art. 12-bis. - 1. Con decorrenza 1 gennaio 1988, nei confronti del
personale dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale
nonche' di quello destinatario della  norma  di  cui  all'articolo  2
della legge 17 aprile 1984, n. 79, la misura oraria dei compensi  per
lavoro  straordinario  e'  determinata,  nell'ambito  degli  appositi
stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. 
  2. Con la medesima decorrenza, in relazione alla  elevazione  della
misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi
di  prestazioni  straordinarie  autorizzati  per  l'anno  1987,   ivi
compresi quelli stabiliti in  applicazione  dell'articolo  19,  terzo
comma, della legge 15 novembre 1973, n.  734,  e  da  altre  speciali
disposizioni,  sono  ridotti  in  misura  tale  da  evitare  che,  in
applicazione  dei  nuovi  importi   orari,   il   beneficio   massimo
individualmente raggiungibile per ciascuna  qualifica  superi  quello
precedentemente consentito. 
  3. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  63,  quarto  comma,
della legge 1 aprile 1981, n. 121". 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21
luglio 1987, n. 297. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 20 novembre 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              FANFANI, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI