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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1987, n. 464

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, recante approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato.

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Testo in vigore dal: 26-11-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  8  del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
concernente  nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla  contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno 1929, n. 1058, che approva il
regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
422;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Vista la legge 25 giugno 1978, n. 233;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n.  718,  di  approvazione  del  regolamento per gestioni affidate ai
consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n.
478,  concernente  l'approvazione  del  regolamento  per i lavori, le
provviste  e  i  servizi  da  eseguirsi  in  economia  da  parte  del
Provveditorato generale dello Stato;
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare  al suddetto regolamento
talune  modifiche  ed  integrazioni  in  relazione  alla  esigenza di
rispondere alla complessa e crescente attivita' di erogazione di beni
e   servizi  cui  il  Provveditorato  generale  e'  istituzionalmente
preposto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad
esso conformare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 ottobre 1987;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  L'art.  1  del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1  -  Le  forniture,  i  lavori, le provviste, i servizi che
possono  essere  eseguiti  in  economia  da  parte del Provveditorato
generale    dello   Stato,   per   il   funzionamento   dei   servizi
dell'amministrazione statale, sono i seguenti:
    a)  acquisti  di  mobili  ed  arredi,  macchine, apparecchiature,
strumenti tecnici, automobili, acquisto di oggetti di cancelleria, di
uniformi  per  il  personale  subalterno,  di  materiali  elettrici e
telefonici;
    b)  riparazione,  manutenzione,  adattamento di mobili ed arredi,
macchine  e  apparecchiature  varie,  spese  per il funzionamento dei
laboratori di falegnameria e del laboratorio chimico;
    c)  noleggio,  installazione, gestione e manutenzione di impianti
di  riproduzione,  telefonici,  radiotelefonici  e  radiotelegrafici,
elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
    d)   acquisto  di  materiali  accessori  per  le  apparecchiature
elettroniche per l'elaborazione dei dati;
    e)  servizi  di  assistenza  specialistica  di qualsiasi genere e
realizzazione di analisi e programmazione, servizi di acquisizione ed
elaborazione dati;
    f)  forniture  di  beni e servizi occorrenti per il funzionamento
dei sistemi informatici e non previsti nei precedenti paragrafi;
    g)  riparazione, manutenzione di automobili di servizio, acquisto
di  carburante e lubrificante, di materiale di ricambio ed accessori,
spese per autorimesse e noleggi;
    h)  pulizia,  derattizzazione,  disinfestazione  e  acquisto  dei
materiali occorrenti;
    i) riscaldamento di locali e provviste di combustibile;
    l) spese per trasporti, spedizioni e noli, spese per imballaggio,
facchinaggio  e  attrezzature  speciali per il carico e lo scarico di
materiali;
    m)  vigilanza  dell'autorimessa  e  dei  magazzini dipendenti dal
Provveditorato generale dello Stato;
    n)  affitto  di  locali  a  breve  termine,  con  attrezzature di
funzionamento  per l'organizzazione di corsi di addestramento tecnico
del proprio personale e per l'organizzazione di conferenze e convegni
nell'interesse dei servizi;
    o)   svolgimento  di  corsi  di  preparazione  e  formazione  del
personale, compresi corsi di lingue estere;
    p)  effettuazione  di  prove psicotecniche e di corsi nel settore
informatico;
    q)    partecipazione    a    convegni,   congressi,   conferenze,
nell'interesse dei servizi istituzionali;
    r)  divulgazione  dei bandi di gara, a mezzo stampa o altri mezzi
d'informazione;
    s)  acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario
genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
    t)  lavori  di  traduzione,  da  liquidare  su  presentazione  di
fattura,  nonche',  eccezionalmente,  lavori  di  copia, da liquidare
parimenti   su  presentazione  di  fattura  da  affidare  ad  imprese
commerciali,   qualora   non   possa  provvedersi  con  il  personale
dipendente;
    u)   lavori   di  ricerca,  indagine  e  studi  connessi  con  lo
svolgimento dei servizi di istituto.
    L'esecuzione  delle  forniture, dei lavori, delle provviste e dei
servizi  di  cui  al primo comma e' disposta dai dirigenti nel limite
massimo  di  L.  300.000.000  e  secondo  le attribuzioni di cui agli
articoli  7,  8  e  9, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive variazioni".
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  8  del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
concernente  nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla  contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno 1929, n. 1058, che approva il
regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
422;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Vista la legge 25 giugno 1978, n. 233;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n.  718,  di  approvazione  del  regolamento per gestioni affidate ai
consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n.
478,  concernente  l'approvazione  del  regolamento  per i lavori, le
provviste  e  i  servizi  da  eseguirsi  in  economia  da  parte  del
Provveditorato generale dello Stato;
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare  al suddetto regolamento
talune  modifiche  ed  integrazioni  in  relazione  alla  esigenza di
rispondere alla complessa e crescente attivita' di erogazione di beni
e   servizi  cui  il  Provveditorato  generale  e'  istituzionalmente
preposto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad
esso conformare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 ottobre 1987;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  L'art.  1  del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1  -  Le  forniture,  i  lavori, le provviste, i servizi che
possono  essere  eseguiti  in  economia  da  parte del Provveditorato
generale    dello   Stato,   per   il   funzionamento   dei   servizi
dell'amministrazione statale, sono i seguenti:
    a)  acquisti  di  mobili  ed  arredi,  macchine, apparecchiature,
strumenti tecnici, automobili, acquisto di oggetti di cancelleria, di
uniformi  per  il  personale  subalterno,  di  materiali  elettrici e
telefonici;
    b)  riparazione,  manutenzione,  adattamento di mobili ed arredi,
macchine  e  apparecchiature  varie,  spese  per il funzionamento dei
laboratori di falegnameria e del laboratorio chimico;
    c)  noleggio,  installazione, gestione e manutenzione di impianti
di  riproduzione,  telefonici,  radiotelefonici  e  radiotelegrafici,
elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
    d)   acquisto  di  materiali  accessori  per  le  apparecchiature
elettroniche per l'elaborazione dei dati;
    e)  servizi  di  assistenza  specialistica  di qualsiasi genere e
realizzazione di analisi e programmazione, servizi di acquisizione ed
elaborazione dati;
    f)  forniture  di  beni e servizi occorrenti per il funzionamento
dei sistemi informatici e non previsti nei precedenti paragrafi;
    g)  riparazione, manutenzione di automobili di servizio, acquisto
di  carburante e lubrificante, di materiale di ricambio ed accessori,
spese per autorimesse e noleggi;
    h)  pulizia,  derattizzazione,  disinfestazione  e  acquisto  dei
materiali occorrenti;
    i) riscaldamento di locali e provviste di combustibile;
    l) spese per trasporti, spedizioni e noli, spese per imballaggio,
facchinaggio  e  attrezzature  speciali per il carico e lo scarico di
materiali;
    m)  vigilanza  dell'autorimessa  e  dei  magazzini dipendenti dal
Provveditorato generale dello Stato;
    n)  affitto  di  locali  a  breve  termine,  con  attrezzature di
funzionamento  per l'organizzazione di corsi di addestramento tecnico
del proprio personale e per l'organizzazione di conferenze e convegni
nell'interesse dei servizi;
    o)   svolgimento  di  corsi  di  preparazione  e  formazione  del
personale, compresi corsi di lingue estere;
    p)  effettuazione  di  prove psicotecniche e di corsi nel settore
informatico;
    q)    partecipazione    a    convegni,   congressi,   conferenze,
nell'interesse dei servizi istituzionali;
    r)  divulgazione  dei bandi di gara, a mezzo stampa o altri mezzi
d'informazione;
    s)  acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario
genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
    t)  lavori  di  traduzione,  da  liquidare  su  presentazione  di
fattura,  nonche',  eccezionalmente,  lavori  di  copia, da liquidare
parimenti   su  presentazione  di  fattura  da  affidare  ad  imprese
commerciali,   qualora   non   possa  provvedersi  con  il  personale
dipendente;
    u)   lavori   di  ricerca,  indagine  e  studi  connessi  con  lo
svolgimento dei servizi di istituto.
    L'esecuzione  delle  forniture, dei lavori, delle provviste e dei
servizi  di  cui  al primo comma e' disposta dai dirigenti nel limite
massimo  di  L.  300.000.000  e  secondo  le attribuzioni di cui agli
articoli  7,  8  e  9, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive variazioni".