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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 433

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal: 11-11-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  l'articolo  8  del  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
concernente  nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  ed  il regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
  Visto l'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855;
  Visto l'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965;
  Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento i lavori,
le  provviste  ed  i  servizi  da eseguire in economia da parte della
Direzione  generale  degli  istituti  di previdenza del Ministero del
tesoro  o  da  questa  delegati  ad altre amministrazioni periferiche
statali  per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare
delle casse pensioni amministrate;
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  sostituire, per esigenze di
regolarita' formale, il precedente decreto in data 28 agosto 1987, n.
406, fermo il contenuto dell'annesso regolamento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad
esso conformare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 1987;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  E'  approvato  l'annesso  regolamento,  vistato dal proponente,
concernente  i  lavori,  le  provviste  ed  i  servizi da eseguire in
economia   da  parte  della  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza  del  Ministero  del  tesoro o da questa delegati ad altre
amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione
del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate.
  2.  Il  presente decreto sostituisce quello in data 28 agosto 1987,
n. 406, avente identico oggetto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1987
  Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 38
          NOTE

          Note alle premesse:
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  8 del R.D. n. 2440/1923
          (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato) e' il seguente:
            "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi
          in   economia   sono   determinati   e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con decreto reale previo parere del
          Consiglio di Stato.
            Quando  ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in  economia,  in  base  ad autorizzazione data con decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti.  Sara'  in  tal  caso  sentito il Consiglio di
          Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000".
            -  Il testo dell'art. 7 della legge n. 855/1962 (Norme in
          materia   di  investimenti  dei  fondi  patrimoniali  degli
          istituti   di   previdenza   amministrati  dalla  Direzione
          generale omonima del Ministero del tesoro) e' il seguente:
            "Art.   7.   -  Le  casse  pensioni  sono  autorizzate  a
          stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal
          consiglio  di  amministrazione,  contratti  di locazione di
          opere  per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili
          di proprieta' delle casse stesse.
            Il  trattamento  economico  e  normativa  previsto  per i
          rapporti  di  lavoro  di cui al precedente comma non potra'
          essere  inferiore  a  quello  stabilito  dai corrispondenti
          contratti collettivi di lavoro in vigore.
            La  spesa  complessiva derivante dalle dette locazioni di
          opere  e'  a  carico delle casse pensioni in proporzione al
          patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla
          fine dell'esercizio precedente".
            -  Il  testo dei primi tre commi dell'art. 20 della legge
          n.  965/1965  (Miglioramenti  ai  trattamenti di quiescenza
          delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali
          e  agli  insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse
          pensioni  facenti parte degli istituti di previdenza presso
          il Ministero del tesoro) e' il seguente:
            "Gli  istituti  di  previdenza  presso  il  Ministero del
          tesoro,  nei  limiti  numerici  stabiliti  dal consiglio di
          amministrazione  degli  istituti stessi, sono autorizzati a
          stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno
          dei  propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla
          perforazione di schede meccanografiche.
            La  spesa  complessiva  derivante  dalla applicazione del
          comma precedente e' ripartita tra le casse pensioni facenti
          parte   degli  istituti  medesimi  in  base  alle  aliquote
          stabilite  dall'art.  17  della  legge  24 ottobre 1962, n.
          1593.
            Per  la  gestione  del patrimonio immobiliare delle casse
          pensioni   facenti  parte  degli  istituti  di  previdenza,
          l'autorizzazione  di  stipulare  contratti  di locazioni di
          opere,  secondo  le  modalita'  e  le procedure contemplate
          dall'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e' concessa
          agli   istituti  stessi  per  tutte  le  opere  concernenti
          l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti
          beni immobiliari".