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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 384

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 (in G.U. 19/11/1987, n.271). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1989)
Testo in vigore dal: 14-2-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
interventi  in  favore  delle  popolazioni  colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile, di concerto
con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello
spettacolo,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, delle
finanze e del tesoro;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   Gli   interventi   previsti  dal  presente  decreto,  volti  a
fronteggiare   i   danni   derivanti   dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche  dei  mesi  di  luglio,  agosto  e  settembre  1987,  si
applicano:
    a)  nel  loro  complesso  ai  comuni  della Valtellina, dell'Alto
Lario,  della  Val  Brembana,  e  della Val Camonica e delle province
autonome  di Trento e Bolzano, cosi' come individuati dai decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22 luglio 1987 e 27 luglio
1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e
n.  175  del  29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola,
cosi'  come  individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  10 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239
del 13 ottobre 1987;
    b)  limitatamente agli articoli 2, 4, 5, 5-bis, 7 e 11, ai comuni
delle  altre  zone  dell'Italia settentrionale e centrale, cosi' come
individuati  dal  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  10  ottobre 1987. Alla definitiva individuazione dei comuni
predetti  si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della
protezione  civile,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  anche  a
rettifica  ed  integrazione  del  citato  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987.
  2.  Per  far  fronte  agli  interventi urgenti nei comuni di cui al
comma  1  e'  autorizzata  la spesa di lire 990 miliardi a carico del
fondo  per  la  protezione  civile.  A  tal fine il fondo medesimo e'
integrato  della somma di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire
665  miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle
amministrazioni  dello  Stato  si  applica l'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge  26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto, le regioni e le province autonome
di  Trento e Bolzano, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro
per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il
quadro  economico  globale  dei  progetti  delle  opere eseguite o da
completare,  nonche'  il  programma degli interventi necessari per il
ritorno   alla   normalita',   riferiti  in  particolare  alle  opere
igieniche,  in  relazione  agli interventi urgenti nelle zone colpite
dalle calamita' di cui al comma 1.
  4.   Entro  i  successivi  quindici  giorni,  il  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile,  sentiti  il  Consiglio dei
Ministri,  le  regioni interessate e le province autonome di Trento e
Bolzano, provvede alla individuazione, nell'ambito delle somme di cui
al comma 2, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con
la   medesima   procedura   potranno   essere  determinate  eventuali
variazioni compensative.
  5.  Le  provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono
cumulabili  tra  loro,  ne' con quelle previste ai medesimi titoli da
leggi statali o regionali.
  6.  L'attivita' del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9
del   decreto-legge   26   maggio   1984,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogata al 31
dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi
di lire, e' posto a carico del fondo per la protezione civile. ((3))
  7.  Gli  interventi  previsti  dal  presente  decreto sono disposti
nell'attesa  dell'approvazione  di  una  legge  organica,  in  cui si
definiscono  obiettivi,  criteri  e  stanziamenti  finanziari  per la
ricostruzione  della  Valtellina e delle adiacenti zone colpite delle
province  di  Como,  Bergamo  e  Brescia.  In  attuazione della legge
organica,  la  regione  Lombardia, in armonia con le istanze espresse
dagli  enti  locali,  definira'  la  formazione  di  un piano e di un
programma  di  ricostruzione  e  riconversione, anche a completamento
organico  degli  interventi  di  emergenza  affidati  con il presente
decreto. Il piano ed il programma sono mirati alla ricostruzione, con
finalita'   di   sviluppo   economico-sociale   e  di  riassetto  del
territorio,  di  inserimento  dei territori della valle nella realta'
economica  regionale,  di propulsione della produzione industriale ed
agricola,  di sviluppo del turismo, di potenziamento dei servizi e di
incremento   dell'occupazione,   nella  salvaguardia  del  patrimonio
sociale e culturale delle popolazioni, in un quadro di compatibilita'
ambientale  e di sicurezza idrogeologica, in particolare per quel che
riguarda  il  bacino  dell'Adda  e  del  lago  di Como. A tal fine e'
autorizzato,  a  carico  del fondo per la protezione civile, un primo
stanziamento di 5 miliardi di lire a favore della regione Lombardia.
  8.  Al  fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione
dell'ecosistema  della  Valtellina, e' costituito presso il Ministero
dell'ambiente   un   comitato  per  l'esame  delle  misure  tecniche,
amministrative   e   finanziarie  ai  fini  della  valutazione  degli
interventi  sotto  il  profilo  ambientale  e della definizione degli
indirizzi  da  adottare  nella  fase  di ricostruzione e sviluppo. Il
comitato  e'  presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per   sua   delega,   dal   Ministro   dell'ambiente  e  composto  da
rappresentanti  dei  Ministeri  dell'ambiente, del tesoro, dei lavori
pubblici,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  del  Ministro per il
coordinamento  della  protezione  civile,  della  regione Lombardia e
della  provincia  di  Sondrio. Il comitato deve pronunciarsi entro il
termine  di  sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la
valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente comma
non  si  applicano  agli  interventi  finalizzati  a superare la fase
dell'emergenza,  per tali intendendosi tutti quelli finanziati con le
disponibilita' del fondo per la protezione civile.

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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  10 febbraio 1989, n. 48, ha disposto (con l'art. 15) che il
termine  previsto  al  comma  6  del  presente  articolo, concernente
interventi  in favore della comunita' scientifica, e' prorogato al 31
dicembre 1989.