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DECRETO-LEGGE 11 settembre 1987, n. 374

Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 450 (in G.U. 03/11/1987, n.257). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/2000)
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Testo in vigore dal: 13-9-1987
al: 2-11-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria,  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   transitorie   sulla   gestione   finanziaria   ed   il
funzionamento    degli    enti   autonomi   lirici   ed   istituzioni
concertistiche assimilate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri
del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento,
il  Ministro  del  turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti
autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota del
Fondo  unico dello spettacolo, loro destinata in base all'articolo 13
della  legge  30  aprile 1985, n. 163, in misura pari a quella in via
ordinaria   conferita   a   ciascun  ente  nel  precedente  esercizio
finanziario.
  2.  La  eventuale  residua quota del contributo ordinario, al netto
del  fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
nonche'  gli  eventuali  interventi  integrativi  previsti  dal comma
secondo  dell'articolo  2  della  citata  legge n. 163, e comunque in
misura  non  superiore  al 50 per cento della quota del 3,5 per cento
del  Fondo  unico  dello  spettacolo,  esclusa  la  parte annualmente
riservata  per  fronteggiare  gli  oneri  derivanti dall'applicazione
degli  articoli  4  e  5 della stessa legge n. 163, saranno ripartiti
secondo  le  percentuali  della  media  risultante  dalle medie delle
percentuali   di   suddivisione   del  contributo  statale  ordinario
annualmente  riconosciuto ad ogni ente od istituzione nei periodi dal
1968  al 1984 e dal 1974 al 1984, sentita la commissione centrale per
la  musica  ad  eccezione  del  10  per  cento  dell'ammontare  degli
interventi integrativi che vengono assegnati per particolari esigenze
ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 163.
  3.  Il  70  per  cento dell'importo spettante in base al comma 1 e'
liquidato,  ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche
assimilate,  entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario. Le
residue  quote  di  contributo  ordinario  e gli eventuali interventi
integrativi,   di   cui   al   comma   2,  saranno  liquidati  previa
presentazione  sia  del  programma  di  attivita'  e  del bilancio di
previsione  riguardante  l'esercizio  di  competenza,  sia  del conto
consuntivo del precedente esercizio.
  4.  Per  l'anno  1987 l'assegnazione e la liquidazione, a titolo di
contributo ordinario, sono fatte con le stesse modalita' indicate nel
comma 1 ed e' pari all'importo a ciascun ente e istituzione conferito
in via ordinaria ed integrativa nel precedente esercizio finanziario,
esclusi  sia  i contributi straordinari concessi per la realizzazione
di  specifiche  manifestazioni,  sia  gli  incentivi concessi in base
all'articolo   24   della   legge  14  agosto  1967,  n.  800.  Detta
liquidazione sara' disposta entro trenta giorni dalla data di entrata
in  vigore del presente decreto. Per la residua quota e gli eventuali
interventi integrativi si applica il comma 2.
  5. Le spese per eventuali "tournees" all'estero sono da imputare in
bilancio  con  specifica  copertura finanziaria derivante da appositi
proventi  comunque  diversi  sia  dalle  entrate  ordinarie,  sia dai
contributi previsti dal presente decreto.
  6. E' abrogato l'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.