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DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 370

Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n.262). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2001)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 9-11-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   atte   ad  assicurare  l'osservanza  delle  norme  dei
regolamenti   CEE   dirette   ad  impedire  le  sofisticazioni  e  le
contraffazioni  nel settore della produzione vitivinicola, nonche' ad
assicurare  piu' efficaci controlli su determinate attivita' connesse
al settore agricolo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, della sanita', per la funzione
pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  ((1.  Nelle  campagne  vitivinicole  per  le  quali, in relazione a
circostanze  climatiche  sfavorevoli,  viene  autorizzato,  ai  sensi
dell'articolo  18  del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del
mosto  di  uve,  del  mosto di uve parzialmente fermentato e del vino
nuovo  ancora  in  fermentazione,  i  produttori di mosto concentrato
rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE
n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di
un  aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  all'inizio  di  ciascuna  campagna  e riferito ad ogni grado
volumico  potenziale  di  alcole  per  ettolitro di mosto concentrato
rettificato  da  essi prodotto. Per la campagna 1987-1988 il predetto
decreto  ministeriale  e' emanato entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto.
  2.  Col  decreto  di  cui  al  comma  1 e' determinato, sentiti gli
organismi  nazionali  di  settore,  il  prezzo massimo di vendita del
mosto  concentrato  rettificato  per la cui produzione viene concesso
l'aiuto.
  3.  Ferma  restando  la  sottoposizione  della produzione dei mosti
concentrati  rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di
controllo  fiscale  delle  imposte  di  fabbricazione  e all'apposita
licenza  annuale  di  esercizio,  la concessione dell'aiuto di cui al
comma  1  e'  subordinata,  a  decorrere  dal  1 settembre 1988, alla
preventiva  autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione
dei  mosti  concentrati  rettificati,  da  rilasciarsi  da  parte del
Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste alle condizioni stabilite
con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a
specificare  le modalita' relative alle fasi della produzione e della
commercializzazione,  nonche'  gli  adempimenti  posti  a  carico dei
produttori  e  degli  utilizzatori  ai  fini  dei  controlli da parte
dell'ispettorato  centrale  per la prevenzione e la repressione delle
frodi.
  4.  L'aiuto,  il  cui  ammontare  include  l'importo corrispondente
all'aiuto   fissato  dalla  CEE,  che  l'Azienda  di  Stato  per  gli
interventi  nel  mercato  agricolo (AIMA) e' tenuta ad anticipare, e'
corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da
parte  dell'AIMA,  in  base  al programma di intervento approvato dal
CIPE  ai  sensi  dell'articolo  1, terzo comma, della legge 14 agosto
1982, n. 610.
  5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1
e'  concesso  direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a
denominazione  di  origine  controllata  e di vino a denominazione di
origine     controllata    e    garantita,    dietro    dimostrazione
dell'utilizzazione   del   mosto   concentrato  rettificato  ai  fini
dell'aumento  del  titolo  alcolometrico  di  cui  al comma 1. Con il
decreto   ministeriale  di  cui  al  comma  1  sono  determinati  gli
adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione)).