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DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 370

Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n.262). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2001)
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Testo in vigore dal: 10-9-1987
al: 8-11-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   atte   ad  assicurare  l'osservanza  delle  norme  dei
regolamenti   CEE   dirette   ad  impedire  le  sofisticazioni  e  le
contraffazioni  nel settore della produzione vitivinicola, nonche' ad
assicurare  piu' efficaci controlli su determinate attivita' connesse
al settore agricolo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, della sanita', per la funzione
pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Nelle  campagne  vitivinicole  per  le  quali,  in  relazione a
circostanze  climatiche  sfavorevoli,  viene  autorizzato,  ai  sensi
dell'articolo  18  del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del
mosto  di  uve,  del  mosto di uve parzialmente fermentato e del vino
nuovo  ancora  in  fermentazione,  i  produttori di mosto concentrato
rettificato,  come definito nell'allegato I del citato regolamento n.
822/87,  possono beneficiare, a decorrere dal 1 settembre 1987, di un
aiuto  stabilito  con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  all'inizio  di  ciascuna  campagna  e riferito ad ogni grado
volumico  potenziale  di  alcole  per  ettolitro di mosto concentrato
rettificato da essi prodotto.
  2.  Col  decreto  di  cui  al  comma  1 e' determinato, sentiti gli
organismi  nazionali  di  settore,  il  prezzo massimo di vendita del
mosto  concentrato  rettificato  per la cui produzione viene concesso
l'aiuto.
  3.  Ferma  restando  la  sottoposizione  della produzione dei mosti
concentrati  rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di
controllo  fiscale  delle  imposte  di  fabbricazione  e all'apposita
licenza  annuale  di  esercizio,  la concessione dell'aiuto di cui al
comma  1  e' subordinata alla preventiva autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'  di  produzione  dei mosti concentrati rettificati, da
rilasciarsi  da  parte  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
alle  condizioni  stabilite  con  decreto  da emanarsi da parte dello
stesso Ministro, volte anche a specificare le modalita' relative alle
fasi  della  produzione  e  della  commercializzazione,  nonche'  gli
adempimenti  posti  a  carico  dei produttori e degli utilizzatori ai
fini   dei  controlli  da  parte  dell'Ispettorato  centrale  per  la
prevenzione e la repressione delle frodi.
  4.  L'aiuto,  che congloba l'anticipazione di quello a carico della
CEE,  e'  corrisposto  ai  singoli  produttori di mosto concentrato e
rettificato  da  parte  dell'Azienda  di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA), in base al programma di intervento approvato
dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto
1982,  n.  610, dietro dimostrazione della utilizzazione del prodotto
ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1.