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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 9 luglio 1987, n. 328

Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1988)
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Testo in vigore dal: 18-3-1988
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Vista  la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  norme  per
l'attuazione  delle direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
  Visti,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art.  6  e  il comma 4
dell'art.  10,  concernenti  la fissazione dei criteri in ordine alla
idoneita'   dei   locali  e  delle  attrezzature  delle  officine  di
produzione dei cosmetici;
  Viste   le  indicazioni  fornite,  a  tal  riguardo,  dall'istituto
superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con nota del
28 gennaio 1987;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.   Le  officine  di  produzione  dei  prodotti  cosmetici  devono
soddisfare  i  criteri  di  massima sull'idoneita' dei locali e delle
attrezzature  descritti  nell'allegato,  che  fa parte integrante del
presente decreto.
  2.  Le  officine di produzione dei cosmetici devono essere adeguate
ai  criteri  di  cui al precedente comma 1 entro il 31 dicembre 1987.
((1))

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 9 luglio 1987

                      Il Ministro della sanita'
                            DONAT CATTIN

                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                              GORRIERI

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.M. 30 dicembre 1988, n. 580, ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  il  termine  previsto  dall'art.  1,  comma  2, del presente
decreto,  e'  prorogato  al  31  dicembre  1988,  limitatamente  alle
prescrizioni  contenute  nel  capitolo  1  ("locali") dei "criteri di
massima  in  ordine  alla  idoneita'  dei locali e delle attrezzature
delle  officine  di produzione dei cosmetici" descritti nell'allegato
allo  stesso  decreto, e fatto salvo, comunque, il disposto del punto
1.5, lettera d), di tale capitolo.