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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 319

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonchè interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 400 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1987)
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Testo in vigore dal: 3-8-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediate  misure per la regione Calabria riguardanti la sistemazione
idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati,
le   Universita',  l'adeguamento  antisismico  di  edifici  pubblici,
nonche'  di  disporre  interventi  a  favore  delle  aziende agricole
danneggiate  dalle  eccezionali  avversita' atmosferiche verificatesi
nella medesima regione ed in Sardegna;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste
e per il coordinamento della protezione civile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  320  miliardi a titolo di
contributo  speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12
della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  sulle spese dalla medesima
sostenute  nel  1986  per  il  proseguimento delle attivita' previste
dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.
  2.  L'erogazione  della somma di cui al comma 1 e' subordinata alla
presentazione  al  Ministero  del  tesoro - Ragioneria generale dello
Stato,  della  dichiarazione  del  presidente  della giunta regionale
prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986,
n.  15,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n.
87.
  3.  Il  Ministro  per il coordinamento della protezione civile puo'
avvalersi,  d'intesa  con  la  regione Calabria, di un contingente di
lavoratori    idraulico-forestali    da   impiegare,   previo   ciclo
addestrativo, per le esigenze della protezione civile.