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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1986, n. 1129

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-7-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di
Milano,  approvato  con  regio  decreto  8  marzo  1925,  n.  547,  e
modificato  con  regio decreto 2 novembre 1928, n. 3108, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo  l'art. 50, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione.

                         NORMATIVA GENERALE
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

  Art.  51.  - Nell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano
sono istituite le scuole di specializzazione di seguito riportate.
  Art. 52. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con
specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto
rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.
  I  candidati  alle  specializzazioni,  per  le  quali  e' requisito
indispensabile  il  possesso dell'abilitazione professionale, possono
partecipare  "sub  conditione"  all'esame  di ammissione; all'atto di
regolare   l'iscrizione   debbono  depositare  anche  il  diploma  di
abilitazione.
  L'eventuale  differenza,  fra  il totale degli iscrivibili previsto
per   ciascuna   scuola   ed   il   corrispondente  numero  di  posti
effettivamente  banditi,  potra'  essere  destinata  a concorrenti di
cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non e'
prevista l'esistenza di un albo professionale.
  Il   numero   complessivo   degli  specializzandi  di  cittadinanza
straniera  non potra' essere comunque superiore al venti per cento di
quelli di cittadinanza italiana.
  Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri
sono  incluse  negli  statuti  specifici  e  riportati  nel  bando di
concorso.
  Art.  53.  -  Il  concorso  di  ammissione, secondo quanto previsto
dall'art.  13  del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;
e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a)  in  una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale
dell'area di specializzazione;
    b)  in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche
integrate, se del caso, da una prova pratica.
  Il  bando  di  concorso  di ammissione a ciascuna scuola indichera'
eventuali  modalita'  diverse,  come  le  prove attraverso risposte a
quesiti multipli, ed i programmi di esame.
  Il  candidato  dovra'  dare  prova  di buona conoscenza strumentale
della lingua o delle lingue secondo quanto indicato nel bando.
  La  valutazione  dei  titoli  integrera'  il  punteggio, conseguito
nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30%
dello stesso.
  Costituiscono titolo:
    a) la tesi di laurea;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea
in  discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di
concorso;
    d) le pubblicazioni scientifiche.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale  del  16  settembre  1982, emanato ai sensi dell'art 13,
quinto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
  Art.  54.  - La commissione per l'esame di ammissione e' costituita
da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Nel  caso di convenzioni con enti pubblici o privati che preveda, a
carico  di  questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la
scuola,  la commissione puo' essere integrata da un docente o cultore
di  materie  attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola
entro una terna designata dagli enti erogatori.
  Art.  55.  -  La  commissione giudicatrice dell'esame finale per il
conseguimento  del  diploma  di  specialista  e'  composta  da cinque
professori  di  ruolo  della  scuola,  designati  dal consiglio della
scuola, di cui all'art. 59.
  Eventuali  allargamenti che comportino integrazioni non superiori a
due  membri,  o  le  modalita' relative sono definite dalle normative
specifiche di ciascuna scuola.
  Art.  56.  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge;  i  contribuiti  sono stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
  Art.  57.  -  Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio
della scuola.
  Art. 58. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola.
  E'  un  professore  di  ruolo che insegni nella scuola, di norma di
prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima
fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto,  con  voto  segreto, dal consiglio della
scuola,  di  cui  al  successivo articolo; convoca il consiglio della
scuola  e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola,
le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione  ed  il  rettore,  le  eventuali  convenzioni  per lo
svolgimento delle attivita' di formazione.
  Per  la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano
le   norme   dettate   per   gli   istituti   dal   regolamento   per
l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 59. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
della  scuola  compresi  gli  eventuali  docenti a contratto e da una
rappresentanza  di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.
  Art.  60.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'   con   i   consigli  dei  dipartimenti  e  delle  facolta'
interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della  scuola  vengono  designati  in  rapporto  agli insegnamenti da
attivare con apposita delibera del consiglio della facolta' sentiti i
consigli dei dipartimenti interessati.
  Art.  61.  - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi di
lezioni  ed  a  partecipare  a  tutte  le  attivita' pratiche ed alle
esercitazioni  previste,  per  ciascun  anno  di corso, dal manifesto
degli studi nel quadro delle norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Modalita'  di  accertamento  della  frequenza  sono determinate dal
consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi,
ovvero attraverso altre idonee forme.
  Art.  62.  -  Alla  fine  di  ciascun  anno, lo specializzando deve
superare  un  esame  teorico-pratico  sulle  attivita'  di formazione
svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata
e  presieduta  dal  direttore  della scuola, e costituita dai docenti
della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione
dei candidati.
  Coloro  che  non  superano  l'esame  non  possono essere ammessi al
successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.
  E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.
  Art.  63.  -  Il  calendario  dei corsi di studio e delle attivita'
pratiche  e' stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel
monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.
  I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli
di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.
  Art.  64.  -  I  corsi  della  scuola si concludono con un esame di
diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta,
che  dimostri  la  preparazione  scientifica e le capacita' operative
collegate alla specifica professionalita'.
  Art. 65. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base
a  convenzioni  con  altre  Universita',  per  i  docenti che debbono
esplicare  le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella
ordinaria  di  servizio,  e  che  abbiano  incluso tali attivita' nel
proprio   piano   didattico   annuale  approvato  dalla  facolta'  di
appartenenza,  e'  prevista  la  corresponsione  di un rimborso spese
relativo al trasporto e all'eventuale pernottamento.
  Art. 66 (Norma transitoria). - Le scuole gia' funzionanti presso le
Universita'   con   il   vecchio  ordinamento  sono  progressivamente
disattivate;  le  scuole  di  cui  all'art.  51 sono progressivamente
attivate  a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il
riordinamento di ciascuna scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1986

                               COSSIGA

                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1987
  Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 202