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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1101

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/1988)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-6-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  da  132  a  143, relativi alle disposizioni generali
delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, nonche' gli
articoli   da   436   a  444,  relativi  a  quelle  delle  scuole  di
specializzazione in farmacia, sono soppressi.