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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1986, n. 1006

Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche.

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Testo in vigore dal: 1-3-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947,  n. 708, ratificato, con
modifiche,  dalla  legge  29  novembre  1952, n. 2388, che prevede la
possibilita'   di   estendere   l'obbligo   dell'iscrizione  all'Ente
nazionale   di  previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori  dello
spettacolo  (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di
lavoratori  dello  spettacolo  non  contemplate dal primo comma dello
stesso articolo;
  Considerato  che  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1
agosto  1983  e'  stato esteso l'obbligo della predetta iscrizione ai
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  estendere  l'obbligo  della predetta
iscrizione  anche  ai  prestatori  d'opera addetti ai totalizzatori o
alla ricezione delle scommesse presso i cinodromi e presso le sale da
corsa e le agenzie ippiche;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:

  Il   punto   21  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947,  n. 708, ratificato, con
modifiche,  dalla  legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal
seguente:
    21)  impiegati  ed  operai  dipendenti dalle case da gioco, dagli
ippodromi  e  dalle  scuderie  dei  cavalli da corsa e dai cinodromi;
prestatori  d'opera  addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle
scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonche' presso le sale
da  corsa  e  le  agenzie  ippiche;  addetti  agli impianti sportivi;
dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 luglio 1986

                               COSSIGA

                              DE MICHELIS,   Ministro  del  lavoro  e
                                della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1986
  Registro n. 15 Lavoro, foglio n. 309