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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal: 27-1-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  fronteggiare
situazioni  di  incombente  pericolo  per  la  pubblica   e   privata
incolumita' determinate, in molte localita' del territorio nazionale,
da movimenti franosi in  atto  o  da  grave  dissesto  idrogeologico,
nonche' di adottare immediati interventi in favore delle zone colpite
dalle  avversita'  atmosferiche  del  gennaio  1987  e  provvedimenti
relativi ad altre calamita' naturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 1987; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con i Ministri del bilancio e della programmazione  economica  e  del
tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile,  fatte
salve le competenze delle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio  nazionale
nelle quali e' accertato, da parte del gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la  pubblica
incolumita' dovuto  a  movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a  grave
dissesto idrogeologico. A tali fini  e'  autorizzata  la  complessiva
spesa di lire 275 miliardi a  carico  del  fondo  per  la  protezione
civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110  miliardi
per l'anno 1987, 100 miliardi per  l'anno  1988  e  40  miliardi  per
l'anno 1989. 
  2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui  al  comma  1,  il
Ministro per il coordinamento della protezione civile e'  autorizzato
ad adottare misure per l'assistenza alla  popolazione  rimasta  senza
tetto  per  effetto  dei  movimenti  franosi,  nonche'  a  realizzare
programmi costruttivi  per  la  definitiva  sistemazione  dei  nuclei
familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati  o  in
corso di realizzazione delle  amministrazioni  statali,  ordinarie  e
straordinarie, nonche' regionali. 
  3. Il fondo per la  protezione  civile  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  1  del  decreto-legge  12  novembre  1982,   n.   829,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n.  938,
e' integrato, per l'anno 1987, della somma di lire  96  miliardi  per
gli interventi di emergenza o connessi alle  emergenze  disposti  dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile. 
  4. Le somme  assegnate  per  scopi  determinati  al  fondo  per  la
protezione civile  e  non  interamente  utilizzate  per  detti  scopi
possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate,  per
far fronte ad interventi di emergenza o connessi  alle  emergenze  di
competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile. 
  5. Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e' autorizzato, con  le
disponibilita' del fondo per la  protezione  civile,  a  prestare  la
cooperazione ritenuta piu' adeguata agli Stati esteri al  verificarsi
nel loro territorio di calamita' o eventi straordinari di particolare
gravita'. Per tali  esigenze  e  per  far  fronte  agli  straordinari
interventi  di  protezione  civile  causati  da  eccezionali   eventi
calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986,  il  fondo  per  la
protezione civile e' integrato di lire 48.400 milioni, in ragione  di
lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e  di  lire  28.100  milioni  per
l'anno 1987.