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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1986, n. 935

Approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonchè ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella predetta commissione paritetica.

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Testo in vigore dal: 6-1-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 97 della Costituzione; 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,  n.
411, 16 ottobre 1979, n. 509, e  25  giugno  1983,  n.  346,  recanti
disposizioni circa la disciplina del rapporto di lavoro del personale
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1984,
n. 1219, e 7 marzo 1985, n. 588, con i quali sono stati individuati i
profili professionali del personale dei Ministeri e del personale non
docente, appartenente ai ruoli dello Stato, degli istituti  o  scuole
di istruzione primaria, secondaria ed artistica; 
  Visto l'art. 18 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
giugno 1983, n. 346; 
  Visto l'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222; 
  Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 novembre  1983,  con  il  quale  e'  stata  costituita,  ai  sensi
dell'art. 18 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
346   del   1983,   la   commissione   paritetica   di   studio   per
l'identificazione  delle  qualifiche   funzionali   e   dei   profili
professionali, in relazione  alla  organizzazione  del  lavoro  nelle
specifiche realta' dei diversi enti, al fine della omogeneizzazione e
della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali; 
  Visti i successivi provvedimenti  di  modifica  e  di  integrazione
della commissione anzidetta; 
  Visti gli atti della commissione paritetica di cui al predetto art.
18 concernenti l'identificazione delle qualifiche  funzionali  e  dei
profili professionali per il personale degli  enti  pubblici  di  cui
alla legge 20 marzo 1975,  n.  70,  e  le  norme  di  attuazione  del
principio dell'inquadramento per profili professionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17  giugno  1986,  con  la  quale  (previa  reiezione  o
dichiarazione di inammissibilita' delle osservazioni  avanzate  dalle
organizzazioni  sindacali  dissenzienti  o  non  rappresentate  nella
commissione paritetica) sono state approvate  le  proposte  formulate
dalla medesima commissione paritetica; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro  e
della previdenza sociale; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le qualifiche funzionali ed i profili  professionali  nonche'  i
criteri concernenti l'attuazione del principio di  inquadramento  per
profili professionali del personale degli enti pubblici di  cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, sono approvati cosi' come  risultano  nel
testo annesso al presente decreto. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto,
valutato per l'anno 1986 in lire 4.500 milioni, provvedono  gli  enti
utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio  provenienti  da
trasferimenti operati a carico del  bilancio  dello  Stato  o  quelle
affluite in bilancio in relazione alle  specifiche  attivita'  svolte
dagli enti medesimi. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 9 luglio 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                    GASPARI, Ministro per la funzione 
                                pubblica 
                              GORIA, Ministro del tesoro 
                                ROMITA, Ministro del bilancio e della 
                                programmazione economica 
                                   DE MICHELIS, Ministro del lavoro e 
                                della previdenza sociale 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti con riserva, in  conformita'  della
  delibera delle sezioni riunite in data 9 dicembre  1986,  addi'  19
  dicembre 1986 
  Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 31