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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 902

Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1987)
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Testo in vigore dal: 1-1-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il  testo  unico  delle  leggi  sull'assunzione  diretta  dei
pubblici servizi, approvato con regio decreto  15  ottobre  1925,  n.
2578,  e  successive  modificazioni,  nonche',  in  particolare,  gli
articoli 23 e 31 del predetto testo unico; 
  Visto l'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 153; 
  Visti gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468; 
  Visto il regolamento emanato con regio decreto 10  marzo  1904,  n.
108, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di   procedere   all'emanazione   di   un
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province  di
cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,  che  tenga  conto  di
quanto disposto dall'articolo 4 della legge 23 aprile 1981,  n.  153,
in materia di  amministrazione  e  contabilita'  per  le  aziende  di
servizi degli enti locali; 
  Sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia  (ANCI)  e  la
Confederazione  italiana  dei  servizi  pubblici  degli  enti  locali
(CISPEL); 
  Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 settembre 1986; 
  Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. E' approvato, in esecuzione degli articoli 23 e  31,  del  regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'articolo 4  della  legge  23
aprile 1981, n. 153, l'annesso regolamento delle aziende  di  servizi
dipendenti dagli enti locali, vistato dal Ministro proponente. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  1  gennaio  dell'anno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e da tale data e' abrogato  il  regolamento
per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903,  n.  103,  approvato  con
regio decreto 10 marzo 1904, n. 108. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 4 ottobre 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              GORIA, Ministro del tesoro 
                              SCALFARO, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1986 
  Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 33