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DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1986, n. 701

Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal: 17-8-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   rendere
effettivi  i  controlli  degli  aiuti  comunitari   alla   produzione
dell'olio di oliva; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del
regime di aiuto  alla  produzione  dell'olio  di  oliva  (AGE-Control
S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo
ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio  in  data
17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985. 
  ((1-bis.  L'AGE-Control  S.p.a.  svolge,   inoltre,   le   seguenti
attivita' in materia di controlli e di contrasto  delle  frodi  nelle
erogazioni finanziarie all'agricoltura: 
    a)  esecuzione  dei  controlli  di  conformita'  alle  norme   di
commercializzazione  dei  prodotti  ortofrutticoli  freschi  e  delle
banane  sia  per  il  mercato  interno  sia  per   l'importazione   e
l'esportazione; 
    b)  gestione  della  banca   dati   nazionale   degli   operatori
ortofrutticoli (BDNOO); 
    c)  esercizio  della  potesta'  sanzionatoria  per  gli  illeciti
amministrativi di cui al decreto legislativo  10  dicembre  2002,  n.
306, fatte  salve  le  competenze  attribuite  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) esecuzione dei controlli ex post di cui  al  regolamento  (UE)
2021/2116 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  2  dicembre
2021; 
    e) verifiche istruttorie, contabili e  tecniche  nei  settori  di
intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  2  dicembre  2021,  nonche'
sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte  e
prodotti  lattiero-caseari  agli  istituti  scolastici  di   cui   al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013; 
    f) esecuzione dei controlli sulle attivita' delegate dall'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura ai sensi  del  regolamento  delegato
(UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021; 
    g)  ogni  altra  attivita'  di  controllo  a  essa  affidata  dal
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, dalle regioni o dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano o dagli organismi pagatori delle  regioni  o  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base  di  accordi  conclusi  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)). 
  2. La struttura  dell'Agenzia,  la  sua  organizzazione  e  la  sua
gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e
del  programma  di  attivita',  la  selezione  e  la  formazione  del
personale e la  vigilanza  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste  e  della   commissione   delle   Comunita'   europee,   sono
disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da  questi
non  regolati  si  applicano  le  norme  dell'ordinamento   giuridico
italiano sulle societa' per azioni. 
  3. Nell'assolvimento dei compiti e  delle  funzioni  assegnati  dai
predetti  regolamenti  CEE  e,  in  particolare,  nell'esercizio  dei
controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo  2,
n. 4, del citato regolamento  CEE  n.  27  del  1985,  gli  ispettori
dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della  loro  qualita'  di
pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri.  Si  applicano
le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447. 
  4.  Dal  1  gennaio  1987  la  partecipazione  all'AGE-Control   e'
riservata a soggetti pubblici. 
  5.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  dell'AGE-Control  e'
disciplinato dal consiglio  di  amministrazione  con  riferimento  ai
criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro  vigenti
nel settore  industriale,  tenuto  conto  delle  specifiche  esigenze
funzionali  ed  organizzative  dell'AGE-Control.  Al   personale   in
servizio presso l'AGE-Control e'  fatto  divieto  di  assumere  altro
impiego  o  incarico  e  di   esercitare   attivita'   professionali,
commerciali o industriali.