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LEGGE 7 ottobre 1986, n. 653

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma.

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Testo in vigore dal: 29-10-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  limite  massimo  di  lire  300  milioni entro il quale, per
ciascun  anno  finanziario,  possono essere concesse sovvenzioni alle
associazioni  d'arma  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
ai  sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914, e' elevato a lire 900
milioni a partire dall'esercizio finanziario 1986.
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La legge n. 914/1980 aumentava, con l'art. 1, da lire 170
          milioni  a  lire  300  milioni,  a  partire  dell'esercizio
          finanziario  1979;  il  limite  massimo entro il quale, per
          ciascun  esercizio  finanziario,  potevano  essere concesse
          sovvenzioni  alle  associazioni d'arma dell'Esercito, della
          Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre
          1969, n. 931.