stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1986, n. 309

Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 472 (in G.U. 13/08/1986, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1987)
Testo in vigore dal: 21-1-1988
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare taluni
termini   in   materia   di   interventi  di  protezione  civile,  di
ricostruzione e sviluppo delle zone colpite da calamita' naturali, di
intervenire  con  immediatezza in varie zone del territorio nazionale
ove  si  verificano situazioni di incombente pericolo per la pubblica
incolumita',  nonche'  di assicurare la prosecuzione dell'esperimento
pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1986;
  Sulla  proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per il coordinamento della protezione civile,
dei  lavori  pubblici,  del  lavoro  e  della previdenza sociale, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  tesoro e per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno;

                              E M A N A

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  termine  del  30  giugno  1986  indicato  nei  commi  7 e 8
dell'articolo   2   del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  791,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46,
concernente  rispettivamente  interventi  in  favore  della comunita'
scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile
e  utilizzazione  del  personale  convenzionato  per  le esigenze del
terremoto  del  novembre  1980,  e' prorogato al 31 dicembre 1986. Il
relativo  onere, valutato in complessive lire 7.000 milioni, e' posto
a carico del fondo della protezione civile.
  1-bis.   L'onere   derivante  dall'assunzione  in  ruolo,  mediante
concorso indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984,
n.  80,  del  personale  occorrente  per la costituzione dell'ufficio
tecnico  dei  comuni terremotati della Campania e della Basilicata e'
posto  a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio
1981,  n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo
costituisce  base per i trasferimenti statali per gli anni successivi
agli enti interessati.
  1-ter.   I   comuni  sedi  di  titolarita'  di  segretari  comunali
utilizzati  dalle  amministrazioni  dello  Stato con provvedimenti di
comando  o  distacco  adottati ai sensi del decreto-legge 26 novembre
1980,  n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1980,  n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive
integrazioni  e  modificazioni, e del decreto-legge 3 aprile 1985, n.
114,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n.
211,  possono  richiedere,  entro  60 giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  alle
Amministrazioni  suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti ai
segretari comunali dalla data della loro utilizzazione.
  2.  Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le disposizioni di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  n. 57,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. A
partire  dal  1  settembre  1986  nei  comuni  disastrati e in quelli
gravemente  danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 e' autorizzato
il  collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino
al 31 dicembre 1987. (2)
  3.  Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'articolo 8
del   decreto-legge   28   luglio   1981,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' differito al
31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara del
Vallo,  Petrosino  e Marsala con le disponibilita' di cui alla citata
normativa.
  4. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'articolo
2  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  791,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986,  n. 46, concernente
l'assistenza  ai  nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre
1980  e  del  febbraio  1981,  e'  prorogato al 30 settembre 1986. Il
relativo  onere  valutato  in 2.700 milioni di lire e' posto a carico
del fondo della protezione civile.
  4-bis.  Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies del
decreto-legge  26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogato al 31 dicembre 1986.
  4-ter.   Le   aree  utilizzate  per  la  sistemazione  di  famiglie
terremotate  e  per  l'insediamento di servizi sociali e di attivita'
produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a
valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n.
219,  dai  comuni  interessati per essere destinate ad uso pubblico e
collettivo.
  4-quater.  I  termini  di  cui  ai  commi 1 e 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  aprile  1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre
1986. ((3))
  4-quinquies.  Il  termine  del  30 giugno 1986 indicato nel comma 5
dell'articolo   2   del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  791,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46,
e' prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987.

---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 26 gennaio 1987 n. 8, convertito dalla Legge di conversione
27   marzo  1987,  n.  120  ha  disposto  (con  l'art.  6,  comma  5)
l'integrazione  dell'art.  1  comma  2 del presente decreto legge nel
senso che "nelle comunita' montane disastrate e nei comuni disastrati
e  gravemente  danneggiati  dal  terremoto  del  23 novembre 1980, e'
autorizzato  fino  al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa
del  presidente  della comunita' montana disastrata, del sindaco o di
un  suo  delegato,  di  un  assessore  e  di  un rappresentante della
minoranza".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  20  novembre  1987, n.474, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 21 gennaio 1988, n. 12, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che  " E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto il termine
indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno
1986,  n.  309,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986,  n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o
gravemente  danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di
cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219."