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LEGGE 18 giugno 1986, n. 281

Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori.

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Testo in vigore dal: 21-6-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Gli  studenti  della  scuola  secondaria  superiore  esercitano
personalmente  all'atto  dell'iscrizione,  a richiesta dell'autorita'
scolastica,  il  diritto  di  scegliere  se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
  2.  Viene  altresi'  esercitato  personalmente  dallo  studente  il
diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a
quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.
  3.  Le  scelte  in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra
attivita'  culturale  e formativa sono effettuate personalmente dallo
studente.
  4.  I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono
essere allegati alla domanda di iscrizione.
  5.  La  domanda  di  iscrizione  a  tutte  le  classi  della scuola
secondaria  superiore  di  studenti  minori  di  eta' - contenente la
specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3
-  e'  sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da
chi  esercita  la  potesta',  nell'adempimento  della responsabilita'
educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.
  6.  Sono  abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonche'
ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.