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LEGGE COSTITUZIONALE 9 maggio 1986, n. 1

Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali.

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Testo in vigore dal: 27-5-1986
  La Camera dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                           Articolo unico 
 
  L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Il consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a
suffragio  universale,  diretto,  uguale  e  segreto  e  con  sistema
proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale". 
 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle  leggi  e  dei  decreti
della Repubblica italiana. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 9 maggio 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                         CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
            AVVERTENZA:

            Il  comunicato  relativo  al  testo  della presente legge
          costituzionale, redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25
          maggio  1970,  n.  352,  e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1986.