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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1986, n. 138

Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 18-5-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con il quale il
Governo  della  Repubblica e' delegato all'emanazione di norme aventi
valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione
e  coordinamento  delle  disposizioni  e  degli ordinamenti contabili
attualmente   vigenti  in  materia  di  procedure  di  ordinazione  e
pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni;
  Visti    il    regio   decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello  Stato  ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
423;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21;
  Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  Ritenuta  l'opportunita'  di provvedere all'attuazione della delega
di  cui  alla  legge  7  agosto  1985, n. 428, per quanto concerne la
semplificazione  di  talune  procedure  relative all'ordinazione e al
pagamento  di stipendi e pensioni nonche' all'accreditamento in conto
corrente bancario delle pensioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 1986;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;

                              E M A N A

il seguente decreto:
                               Art. 1.
   Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali

  1. Le nomine e le promozioni del personale statale e l'attribuzione
del  trattamento economico relativo alla qualifica sono disposte, ove
non ostino particolari motivi, con unico provvedimento. Copia di tale
provvedimento   e'   trasmesso   al  competente  ufficio  centrale  o
periferico  ovvero  alla  direzione  provinciale  del  tesoro  per  i
successivi adempimenti.
  2.   La  direzione  provinciale  del  tesoro,  ricevuta  copia  del
provvedimento  di nomina, procede all'apertura della relativa partita
di  spesa  fissa  sulla  quale  dispone  il pagamento del trattamento
economico sulla base di quanto previsto dal provvedimento stesso.
          Nota al titolo:
            Il  testo  dei primi due commi dell'art. 1 della legge n.
          428/1985  (Semplificazione e snellimento delle procedure in
          materia   di   stipendi,   pensioni   ed   altri   assegni;
          riorganizzazione  delle  direzioni provinciali del tesoro e
          istituzione della Direzione generale dei servizi periferici
          del   tesoro;  adeguamento  degli  organici  del  personale
          dell'amministrazione  centrale  e  periferica del Ministero
          del  tesoro  e del personale amministrativo della Corte dei
          conti) e' il seguente:
              "Art.  1.  (Delega  al  Governo).  -  Il  Governo della
          Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data
          di  entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del
          Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria
          per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento
          delle    disposizioni   e   degli   ordinamenti   contabili
          attualmente  vigenti in materia di procedure di ordinazione
          e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.
            Tali  norme  devono  ispirarsi  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
              a)  semplificare e snellire le procedure di ordinazione
          e  pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni
          di  competenze, di controlli e di adempimenti che non siano
          strettamente   essenziali   a   garanzia  dei  diritti  dei
          cittadini  e  per  la tutela degli interessi della pubblica
          amministrazione;  e, ferme restando, in ogni caso, le altre
          funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione
          a  controllo  successivo  dei  titoli  di  spesa relativi a
          stipendi  ed  altri assegni fissi e a pensioni provvisorie,
          emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili
          i  dati  necessari  a detto controllo attraverso il sistema
          informativo;
              b)   accelerare  la  liquidazione  delle  pensioni  dei
          dipendenti   dello   Stato   prevedendo  la  determinazione
          mediante  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  rigorose
          scadenze  entro le quali le amministrazioni di appartenenza
          devono  trasmettere,  quando  necessario,  agli  uffici del
          Tesoro  i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo
          altresi',  in  caso di inosservanza delle scadenze medesime
          da  parte dei dipendenti, la responsabilita' amministrativa
          e  contabile  dei  medesimi  in  relazione  al  rilievo che
          l'intervento   di   ciascuno   ha  nell'espletamento  degli
          adempimenti relativi;
              c)  adeguare  la  normativa  vigente sulla contabilita'
          pubblica  all'evoluzione  della  tecnologia,  tenendo conto
          delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione
          automatica dei dati;
              d)  semplificare  i sistemi di pagamento degli stipendi
          al  personale,  anche  attraverso  l'emissione  di  assegni
          speciali   di  Stato,  e  il  sistema  di  pagamento  delle
          pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento
          in conto corrente bancario;
              e)  prevedere,  in  conformita'  ai  principi e criteri
          direttivi  sopra  delineati,  che  le  norme  che  verranno
          emanate  in  attuazione  della delega di cui al primo comma
          del   presente   articolo   in   materia  di  procedure  di
          ordinazione  e  pagamento  di  stipendi,  pensioni ed altri
          assegni,   potranno  essere  successivamente  modificate  o
          integrate con norme regolamentari".


          Note alle premesse:
            -  Per  il  testo  dei  primi due commi dell'art. 1 della
          legge n. 428/1985 v. nella nota precedente.
            - La legge n. 38/1951 riguarda l'emissione meccanografica
          dei  titoli  di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento
          del  debito  vitalizio  dello  Stato  a mezzo di assegni di
          conto corrente postale di serie speciale.
            -  Il  D.P.R.  n.  423/1972  concerne  "Semplificazione e
          snellimento   di   procedure  relative  ai  trattamenti  di
          attivita'  e  di  quiescenza  dei  dipendenti  dello Stato,
          comprese le aziende autonome".
            -  Il  D.P.R.  n.  1092/1973  concerne: "Approvazione del
          testo  unico  delle norme sul trattamento di quiescenza dei
          dipendenti civili e militari dello Stato".
            -  Il  D.P.R. n. 21/1984 reca: "Modalita' agevolative per
          la riscossione dei titoli di spesa dello Stato".
            -  Con  la  legge  n. 41/1986 e' stata approvata la legge
          finanziaria 1986.