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DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. 98

Differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1986, n. 252 (in G.U. 12/06/1986, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2003)
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Testo in vigore dal: 5-8-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  differire  il
termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto  1985,
n. 430, al fine di consentire agli operatori del settore di adeguarsi
alle disposizioni di cui all'articolo unico  della  legge  18  giugno
1985, n. 321, recante  norme  per  il  confezionamento  dei  formaggi
freschi a pasta filata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 aprile 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle
ed analoghi, possono essere posti in vendita  solo  se  appositamente
preconfezionati all'origine. 
  2. I formaggi freschi a pasta filata  possono  essere  venduti  nei
caseifici di produzione preincartati. 
  ((3.  Ai  formaggi  freschi  a  pasta  filata   si   applicano   le
disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con  la
precisazione che, in relazione al tipo di  preconfezione  realizzata,
detti prodotti possono riportare: 
    a) l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se 
posto in liquido di governo; oppure 
    b) della quantita' nominale se preconfezionati a gamma unitaria 
costante; oppure 
    c) nessuna indicazione di quantita' se  preconfezionati  a  gamma
unitaria  variabile  e  pesati   su   richiesta   e   alla   presenza
dell'acquirente.)).