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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986
resta  determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi,
comprese  lire  24.887  miliardi  concernenti  regolazione  di debiti
pregressi.  Tenuto  conto  delle  operazioni per rimborso di prestiti
dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di  cui  all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, ivi
compresi  l'indebitamento  all'estero  per un importo complessivo non
superiore   a   lire   3.350  miliardi  relativo  ad  interventi  non
considerati  nel  bilancio  di  previsione  per  il  1986, nonche' le
suddette   regolazioni   contabili,  resta  fissato,  in  termini  di
competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.
  2.  Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da
iscrivere  in  bilancio  in  forza  dell'articolo 10, sesto e settimo
comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468,  nonche'  le  emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni
ordinari  del  tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata,
nei  limiti  del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
  3.  Per  l'esercizio  1986, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e
12,  primo  comma,  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, non possono
essere  esercitate  per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di
bilancio  le  cui  disponibilita'  siano  state  in  tutto o in parte
utilizzate  per  la  copertura di nuove o maggiori spese disposte con
legge.  Non  e'  altresi' consentito utilizzare eventuali economie di
spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
  4.   Le  nuove  o  maggiori  entrate,  derivanti  da  provvedimenti
legislativi  approvati  nell'anno  1986,  nonche'  le economie che si
dovessero  realizzare  a  valere  sul  capitolo  6805  dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria
VI   (interessi)  per  il  triennio  1986-1988,  non  possono  essere
utilizzate  per  la  copertura  di  nuove  o maggiori spese ovvero di
minori  entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare
il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di
competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.
  5.  Gli  importi  da  iscrivere in relazione alle autorizzazioni di
spesa  recate  da  leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per  ciascuno  degli  anni  1986,  1987 e 1988, nelle misure indicate
nella tabella A allegata alla presente legge.
  6.  Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
10  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, per il finanziamento dei
provvedimenti  legislativi  che  si  prevede possano essere approvati
nell'anno  1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il
fondo  speciale  destinato  alle  spese  correnti  e in lire 17.677,9
miliardi  per  il  fondo  speciale  destinato  alle  spese  in  conto
capitale,  secondo  il  dettaglio  di cui alle tabelle B e C allegate
alla presente legge.
  7. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione  del  bilancio  1986  e  triennio  1986-1988  sono  quelle
indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
  8.  E'  fatta  salva  la possibilita' di provvedere in corso d'anno
alle  integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  relativamente  agli  stanziamenti  di cui al
precedente  comma  relativi  a  capitoli  ricompresi nell'elenco n. 1
allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.