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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1986, n. 28

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1994)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-3-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  l'art.  8  del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
concernente  nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  ed  il regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n.  718,  di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai
consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
  Visto  il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
  Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 gennaio 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
  E  approvato  l'annesso regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi  da  eseguirsi  in economia da parte del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali, vistato dal proponente.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1986
  Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 8
          Note alle premesse del decreto:

            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  Per  il  testo  del  primo comma dell'art. 8 del regio
          decreto   n.  2440/1923  v.  nella  nota  all'art.  1,  del
          regolamento.
            -  Il  D.  Legisl.  n.  642/1948  reca  provvedimenti per
          accelerare  i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del
          Consiglio di Stato.
            -   La   legge   n.  186/1982  reca  l'ordinamento  della
          giurisdizione  amministrativa e del personale di segreteria
          ed  ausiliario  del  Consiglio  di  Stato  e  dei tribunali
          amministrativi regionali.