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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1986, n. 9

Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1986, n. 78 (in G.U. 29/03/1986, n.74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1989)
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Testo in vigore dal: 30-1-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  chiarire
l'esatta  interpretazione  del  disposto  contenuto  nell'articolo 4,
quarto  comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla
identificazione  della  qualifica funzionale superiore nella quale e'
disposto l'inquadramento disciplinato dal medesimo articolo 4;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  L'espressione  "qualifica  superiore"  usata  dall'articolo  4,
quarto  comma,  della  legge  11 luglio 1980, n. 312, per indicare la
qualifica  di  inquadramento  del  personale  ivi  contemplato,  deve
intendersi  esclusivamente  come  la  qualifica  funzionale istituita
dall'articolo  2  della  medesima  legge, nella quale l'inquadramento
puo' essere effettuato anche in soprannumero.
  2.  L'inquadramento  di  cui  al  comma  1  non puo' comunque avere
decorrenza anteriore al 1 luglio 1978.
  3. I provvedimenti comunque emessi in difformita' alle disposizioni
dei commi precedenti sono nulli, ancorche' registrati.
  4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore
aggiunto  di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle
disposizioni  dei  commi  1  e  2, ma in esecuzione di giudicati, non
hanno  comunque  titolo  sia  per  la  promozione  alla  qualifica di
direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per
la  partecipazione  allo  scrutinio  per  merito comparativo previsto
dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.
  5.  Gli  effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal
comma  4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con
la normale progressione economica di carriera.