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LEGGE 27 dicembre 1985, n. 816

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal: 25-1-1986
al: 12-10-2000
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento

  I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla
presente  legge  hanno  diritto  di disporre del tempo necessario per
l'esercizio  del  mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonche'
di   percepire  le  indennita'  ed  i  rimborsi  di  spese  nei  casi
contemplati dagli articoli seguenti.
          Nota al titolo:

            La  presente  legge,  oltre  che  riguardare la posizione
          giuridica  degli amministratori locali, contiene l'art. 25,
          che  attribuisce a tutti i cittadini il diritto di prendere
          visione  di  tutti  i  provvedimenti  adottati dagli enti e
          dagli organi in esso menzionati.