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LEGGE 5 dicembre 1985, n. 730

Disciplina dell'agriturismo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/2006)
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Testo in vigore dal: 31-12-1985
al: 30-3-2006
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Finalita' dell'intervento

  L'agricoltura,  in  armonia  con gli indirizzi di politica agricola
della  CEE  e  con  il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli
regionali  e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche
mediante  la  promozione  di  forme idonee di turismo nelle campagne,
volte  a  favorire  lo  sviluppo  ed  il  riequilibrio del territorio
agricolo,  ad  agevolare  la permanenza dei produttori agricoli nelle
zone  rurali  attraverso  l'integrazione  dei redditi aziendali ed il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita,  a  meglio  utilizzare il
patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e
la  tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare
e  promuovere  le  tradizioni  e  le  iniziative  culturali del mondo
rurale,  a  sviluppare  il  turismo sociale e giovanile, a favorire i
rapporti tra la citta' e la campagna.