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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1985, n. 656

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780 (in G.U. 30/12/1985, n.305).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1985)
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Testo in vigore dal: 22-11-1985
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   28   febbraio  1985,  n.  47,  modificata  con
decreto-legge  23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 giugno 1985, n. 298;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire alcuni
termini    stabiliti    dalla    legge    sopraindicata,   rivelatisi
eccessivamente  brevi  in  relazione  alla  quantita'  di  domande di
concessione  in  sanatoria  da  presentare,  tenuto conto anche delle
modifiche  apportate  alla  legge successivamente alla sua entrata in
vigore;
  Ritenuta  inoltre  la  necessita'  e  l'urgenza  di  rettificare  e
precisare alcune disposizioni contenute nella legge medesima;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

                                EMANA

  Il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  termine per la presentazione della domanda di concessione o
di  autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' fissato al 30 novembre 1985
dall'articolo  8,  comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e'
prorogato  fino  al  31  marzo  1986.  La  domanda  di concessione in
sanatoria  puo'  comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986
con  la  maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di
oblazione per ciascun mese o frazione di mese.
  2.  All'articolo  40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
  "In  ogni  altra  ipotesi  di  abusivismo,  la  presentazione della
domanda  dopo  il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre
il  31  marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio
dell'oblazione".
  3.  Il  termine  del  31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della
legge  28  febbraio  1985,  n. 47, nel testo integralmente sostituito
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato
al 30 giugno 1986.
  4.  Il  termine  per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52,
secondo  comma,  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' fissato al
31  dicembre  1985  dall'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 23
aprile  1985,  n.  146, convertito, con modificazioni, nella legge 21
giugno 1985, n. 298, e' prorogato al 31 dicembre 1986.