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LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595

Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1986)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 20-11-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Principi generali

  1.  I  primi quattro commi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  modificati  dall'articolo  20  del  decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:
  "Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle
attivita'   istituzionali   del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
stabilite  con  il  piano  sanitario  nazionale  in  conformita' agli
obiettivi  della  programmazione  socio-economica  nazionale e tenuta
presente   l'esigenza  di  superare  le  condizioni  di  arretratezza
socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
  Il  piano  sanitario  nazionale  viene  predisposto  dal Governo su
proposta  del  Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
  Il   piano   sanitario  nazionale  e'  sottoposto  dal  Governo  al
Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.
  Contestualmente   alla   trasmissione   da  parte  del  Governo  al
Parlamento  del  piano  sanitario  nazionale,  il Governo presenta al
Parlamento  il  disegno  di  legge  contenente  sia  le  disposizioni
precettive  ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale,
sia  le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario
nazionale,  rapportate  alla  durata  del piano stesso, con specifica
indicazione  degli  importi da assegnare al fondo sanitario nazionale
ai  sensi  dell'articolo  51  della  presente  legge e dei criteri di
ripartizione alle regioni.
  Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario
nazionale,  le  norme  precettive  di  applicazione  e  le  norme  di
finanziamento pluriennale.
  Il  Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento,
sentito  il  Consiglio  sanitario nazionale, il cui parere si intende
positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
  Il  piano  sanitario  nazionale ha di norma durata triennale e puo'
essere  modificato  nel  corso  del  triennio  con  il rispetto delle
modalita' di cui al presente articolo.
  Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme
finanziarie  pluriennali  di  cui  al  precedente  quinto  comma sono
approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo
anno  di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne
l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
  Le  regioni  predispongono  e  approvano  i  propri  piani sanitari
regionali entro il successivo mese di novembre".
  2.  E'  abrogata  la  lettera  b) del quinto comma dell'articolo 53
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3.  Nel  primo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978,
n.  833,  le parole: "con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  legge di cui al
successivo articolo 53".
  4. In caso di mancata adozione del piano sanitario nazionale per il
periodo  successivo  a  quello  del  piano  in  vigore, conservano la
propria  validita'  l'ultimo  piano  approvato  dal  Parlamento  e le
relative  disposizioni  precettive.  Il  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  resta, parimenti, confermato nella misura della
ultima annualita' del triennio precedente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Principi generali

  1.  I  primi quattro commi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  modificati  dall'articolo  20  del  decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:
  "Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle
attivita'   istituzionali   del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
stabilite  con  il  piano  sanitario  nazionale  in  conformita' agli
obiettivi  della  programmazione  socio-economica  nazionale e tenuta
presente   l'esigenza  di  superare  le  condizioni  di  arretratezza
socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
  Il  piano  sanitario  nazionale  viene  predisposto  dal Governo su
proposta  del  Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
  Il   piano   sanitario  nazionale  e'  sottoposto  dal  Governo  al
Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.
  Contestualmente   alla   trasmissione   da  parte  del  Governo  al
Parlamento  del  piano  sanitario  nazionale,  il Governo presenta al
Parlamento  il  disegno  di  legge  contenente  sia  le  disposizioni
precettive  ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale,
sia  le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario
nazionale,  rapportate  alla  durata  del piano stesso, con specifica
indicazione  degli  importi da assegnare al fondo sanitario nazionale
ai  sensi  dell'articolo  51  della  presente  legge e dei criteri di
ripartizione alle regioni.
  Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario
nazionale,  le  norme  precettive  di  applicazione  e  le  norme  di
finanziamento pluriennale.
  Il  Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento,
sentito  il  Consiglio  sanitario nazionale, il cui parere si intende
positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
  Il  piano  sanitario  nazionale ha di norma durata triennale e puo'
essere  modificato  nel  corso  del  triennio  con  il rispetto delle
modalita' di cui al presente articolo.
  Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme
finanziarie  pluriennali  di  cui  al  precedente  quinto  comma sono
approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo
anno  di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne
l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
  Le  regioni  predispongono  e  approvano  i  propri  piani sanitari
regionali entro il successivo mese di novembre".
  2.  E'  abrogata  la  lettera  b) del quinto comma dell'articolo 53
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3.  Nel  primo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978,
n.  833,  le parole: "con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  legge di cui al
successivo articolo 53".
  4. In caso di mancata adozione del piano sanitario nazionale per il
periodo  successivo  a  quello  del  piano  in  vigore, conservano la
propria  validita'  l'ultimo  piano  approvato  dal  Parlamento  e le
relative  disposizioni  precettive.  Il  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  resta, parimenti, confermato nella misura della
ultima annualita' del triennio precedente.