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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1985, n. 254

Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734.

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Testo in vigore dal: 1-8-1985
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 643 del
1° dicembre 1983, relativa all'agevolazione dei  controlli  fisici  e
delle formalita' amministrative nei  trasporti  di  merci  tra  Stati
membri; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, recante delega  al  Governo
per l'attuazione della predetta direttiva C.E.E.; 
  Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 aprile 1985; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri  per  la  funzione  pubblica,
degli affari  esteri,  delle  finanze,  del  tesoro,  della  sanita',
dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Al testo unico delle disposizioni legislative in materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni: 
    1. I primi tre commi dell'art. 9 sono sostituiti dai seguenti: 
    "Il Ministro delle finanze, con  propri  decreti,  stabilisce:  i
compartimenti  doganali,  le  circoscrizioni  doganali,   le   dogane
principali e le dogane secondarie a ciascuna di  esse  aggregate,  le
sezioni doganali, i posti doganali ed i  posti  di  osservazione;  la
categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di
seconda  e  terza  categoria;  i  punti  della  linea   doganale   da
attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei  punti  predetti
ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita  delle
merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al  penultimo
comma dell'art. 7. 
    Le facolta' delle sezioni doganali,  dei  posti  doganali  e  dei
posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza  della
dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale. 
    I controlli e le formalita'  di  frontiera  relativi  a  merci  e
veicoli viaggianti sotto determinati regimi  doganali  ovvero  aventi
determinate  destinazioni  geografiche   possono   essere   ripartiti
selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro
delle finanze, tra piu' uffici doganali di frontiera  operanti  nella
medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa
zona portuale, al fine di  assicurare  lo  scorrimento  dei  traffici
internazionali". 
  2. L'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  11.  (Orario  degli  uffici  doganali).   -   I   capi   dei
compartimenti e delle circoscrizioni  doganali,  tenuto  conto  delle
esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio  e  dei
traffici, stabiliscono l'orario dei dipendenti uffici, ferme restando
le  disposizioni  vigenti  sull'orario  ordinario  di  lavoro   degli
impiegati civili dello Stato. 
  L'orario degli uffici e delle sezioni nelle dogane di  confine,  di
mare e aeroportuali, quando il volume  del  traffico  lo  giustifica,
deve essere stabilito, sentiti i capi dei servizi  sanitari  e  degli
altri servizi dei  quali  e'  prescritto  l'intervento  in  relazione
all'entrata nel territorio doganale ed all'uscita dallo stesso  delle
persone, dei veicoli e delle merci, in modo da consentire che: 
    a) il passaggio delle frontiere sia assicurato  ventiquattro  ore
al giorno con i corrispondenti controlli, e formalita' per i  veicoli
che circolano  vuoti  o  trasportano  merci  in  regime  doganale  di
transito; 
    b) i controlli e le formalita'  relativi  alla  circolazione  dei
mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale
di transito possano essere  espletati  dal  lunedi  al  venerdi,  per
almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per  almeno  sei  ore
senza interruzione, salvo se  questi  giorni  sono  festivi;  per  le
operazioni doganali eseguite nel periodo  di  apertura  degli  uffici
oltre il limite  dell'orario  ordinario  di  lavoro  degli  impiegati
civili dello Stato e' addebitato il costo del servizio. 
    Nei  centri  elaborazione  dati  dei  compartimenti  doganali  e'
stabilito un orario di ventiquattro ore al giorno. 
    il Ministro delle finanze puo' disporre riduzioni degli orari, di
cui al secondo e terzo  comma,  nei  casi  di  inesistente  o  scarsa
circolazione  delle  persone  e  dei  veicoli   ovvero   di   mancata
utilizzazione delle apparecchiature  terminali  collegate  ai  centri
elaborazione dati. 
    I capi delle dogane possono  consentire,  su  richiesta  motivata
degli  operatori,  il  compimento  delle  operazioni  doganali  oltre
l'orario di ufficio o fuori del circuito doganale verso pagamento del
costo del servizio". 
  3. L'art. 18 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 18. (Carico e scarico delle merci. Circuito doganale).  -  Il
carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo delle  merci
lungo la linea doganale e negli aeroporti debbono  essere  effettuati
con il permesso della dogana e  secondo  le  modalita'  dalla  stessa
stabilite. 
  Le aree e i locali  destinati  dalla  dogana  al  compimento  delle
operazioni doganali costituiscono il circuito doganale, il  quale  di
regola coincide con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze, su
proposta del capo della circoscrizione doganale e sentita  la  camera
di commercio, industria, agricoltura  e  artigianato  competente  per
territorio,  provvede   nell'ambito   degli   spazi   doganali   alla
delimitazione del circuito doganale con proprio  decreto,  copia  del
quale deve essere affisso presso ciascun ufficio  doganale  in  luogo
accessibile al pubblico. 
  Ogni  operazione  doganale  deve  essere  effettuata  nel  circuito
doganale o, fuori di esso, solo previa autorizzazione del capo  della
dogana". 
  4. L'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 22. (Servizio di vigilanza). - I capi delle dogane,  d'intesa
con i comandanti competenti del  Corpo,  possono  consentire  che  il
servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia  di  finanza
venga organizzato ed attuato con particolari  accorgimenti,  che  non
richiedano la continua presenza dei militari, o che venga  espletato,
per motivi di sicurezza fiscale, anche nei luoghi diversi dagli spazi
doganali e da quelli dove si svolgono le attivita' di  cui  al  primo
comma dell'art. 18". 
  5. Nell'art. 23 e' aggiunto il seguente comma: 
  "Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi  entro  il  31
dicembre 1985, sono individuate le zone di  vigilanza  per  le  quali
esistono particolari esigenze di sorveglianza ai  fini  della  difesa
doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni  di
cui  al  precedente  comma,  le  distanze  dalla  linea  doganale  di
frontiera terrestre e dal lido lungo  la  frontiera  marittima  verso
l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30  e
10 chilometri". 
  6. Nell'art. 35  il  quinto  e  sesto  comma  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "Sono anche a carico del contribuente, oltre ai  corrispettivi  dei
servizi  resi  dal  personale  dell'Amministrazione  finanziaria  per
operazioni compiute nel maggior  periodo  di  apertura  degli  uffici
indicato nella lettera  b)  del  secondo  comma  dell'art.  11  e,  a
richiesta, fuori dell'orario di apertura degli  uffici  o  fuori  del
circuito  doganale,  le  spese  per  il  compimento  di   lavori   di
facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti  e
le tariffe locali, nonche' ogni altra spesa ed  indennita'  stabilite
da speciali disposizioni di legge o di regolamento. 
  I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima  del
rilascio delle merci da parte della dogana salvo che,  se  consentito
dalle vigenti norme di legge o di  regolamento,  sia  stata  prestata
idonea garanzia per il loro soddisfacimento". 
  7. Nel secondo comma dell'art. 43 e' aggiunto il seguente periodo: 
  "Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  per  le
operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei  proprietari,  da
parte delle Amministrazioni postale e ferroviaria  sulla  base  delle
convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o  di
atti amministrativi generali". 
  8. Nell'art. 59 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "La verifica della dichiarazione e della relativa documentazione  e
la visita totale o parziale debbono essere sempre eseguite quando sia
prescritta da norme di legge o di regolamento  nonche'  nei  casi,  e
secondo i criteri e le modalita', stabiliti con decreti del  Ministro
delle finanze ed intesi a selezionare con l'applicazione di parametri
predefiniti gli accertamenti ed il grado  del  loro  approfondimento,
ferma restando la possibilita' di  controlli  a  sondaggio  meramente
casuale tali da evitare duplicazioni  di  attivita'  o  richieste  di
adempimenti non necessari all'esecuzione dei controlli. 
  L'esercizio delle facolta' di  cui  al  terzo  comma  non  comporta
responsabilita' del funzionario, salvo i casi di dolo, di colpa grave
o di inosservanza delle prescrizioni dettate con i decreti di cui  al
comma precedente". 
  9. L'art. 85 e' soppresso. 
  10. Nell'art. 126: 
    il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Il Ministro delle finanze puo' consentire che,  all'entrata  nel
territorio doganale di  merci  scortate  da  documento  di  trasporto
internazionale, siano omessi adempimenti  e  formalita'  doganali  di
confine, compresi quelli di competenza della Guardia  di  finanza,  a
condizione che le  merci  siano  direttamente  inoltrate  all'ufficio
doganale della localita' di destinazione indicata nel documento o  al
competente centro di cui all'art. 127, secondo e terzo comma"; 
    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
    "I controlli e le formalita' di  carattere  militare,  sanitario,
fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri  interessi
erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi  indicati  nel
primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti
adottati dai Ministri interessati  di  concerto  tra  loro,  i  quali
possono stabilire che essi siano delegati in tutto  o  in  parte  dai
servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e  delle
formalita' doganali di confine e provvisto, a tale scopo,  dei  mezzi
necessari". 
  11. Nell'art. 127 e' aggiunto il seguente terzo comma: 
  "Senza pregiudizio delle finalita' di concentrare i  controlli  nei
luoghi di partenza o di destinazione delle  merci,  in  attesa  della
nuova  disciplina  organica  della  materia,  nelle   localita'   che
presentano oggettive difficolta' per la scorrevolezza  dei  trasporti
internazionali su strada  le  autorizzazioni  di  cui  ai  due  commi
precedenti possono essere concesse agli autoporti di  confine  per  i
quali sussistono le condizioni stabilite  con  decreto  del  Ministro
delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985". 
  12. Nell'art. 235 e' aggiunto il seguente quarto comma: 
  "Le disposizioni del presente articolo sono applicabili  anche  nei
confronti delle imprese di spedizione internazionale,  che  siano  in
possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri  requisiti  che
saranno stabiliti con il decreto di cui all'art. 236,  ultimo  comma,
relativamente alle spedizioni di  merci,  di  terzi  proprietari,  in
partenza da localita' situate  nel  territorio  di  competenza  della
circoscrizione doganale nel cui ambito le imprese medesime  hanno  la
sede principale o una sede secondaria, stabile ed organizzata.  Nelle
operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma  le  imprese
di spedizione sono solidalmente responsabili  col  proprietario  agli
effetti tributari e valutari". 
  13. L'art. 238 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 238. (Applicazione del regime di transito comunitario). -  Le
norme di attuazione dei regolamenti  emanati  dai  competenti  organi
delle Comunita'  europee  per  disciplinare  il  regime  di  transito
comunitario sono adottate dal Ministro delle finanze di concerto, ove
occorra, con gli altri Ministri interessati. 
  Il  regime  di  transito  comunitario  e'   assimilato,   ai   fini
sanzionatori e ad ogni altro fine non previsto o non disciplinato dai
regolamenti  comunitari,  alle  destinazioni   doganali   contemplate
dall'art. 55, delle quali esplica  l'effetto.  Detto  regime  non  si
applica tuttavia ai trasporti di merci soggette a  diritti  doganali,
che hanno inizio e termine nel  territorio  doganale  o  che  vengano
effettuati con mezzi di navigazione da un porto  nazionale  ad  altro
porto nazionale. 
  Il regime di transito comunitario, nei casi  in  cui  esso  non  e'
obbligatorio ai sensi delle disposizioni comunitarie,  si  applica  a
richiesta degli interessati sotto l'osservanza  delle  condizioni  da
stabilirsi dal Ministro delle finanze". 
  14. Gli articoli dal 239 al 248 sono soppressi. 
  15. L'art. 351 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 351. (Automazione dei servizi). - Il Ministro delle  finanze,
ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure  e   della   razionale
automazione dei servizi, con propri  decreti  emanati  d'intesa,  ove
occorra, col Ministro del tesoro: 
    a) approva  le  istruzioni  per  il  funzionamento  degli  uffici
doganali che si  avvalgono  di  sistemi  informatici,  stabilendo  le
necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti  magnetici
o scritti, sostitutivi di registri, di moduli,  di  bollettari  e  di
simili mezzi di scritturazione, nonche'  le  modalita'  per  la  loro
produzione,  classificazione,  conservazione  ed   archiviazione,   e
determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e  lo  scambio
di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero
tra gli uffici doganali ed altri uffici  pubblici,  anche  esteri,  a
mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici; 
    b) puo' consentire che la fornitura  di  elementi  necessari  per
l'accertamento tributario e  degli  altri  dati  e  notizie  ad  esso
correlative  abbia  luogo,  da  parte  di  enti  pubblici  e  privati
provvisti di sistemi  di  elaborazione  dati,  a  mezzo  di  supporti
magnetici  o  di  collegamenti  tra  detti  sistemi  ed  il   sistema
informatico doganale, fissando le cautele necessarie  per  garantirne
la sicurezza e l'affidabilita'; 
    c)  stabilisce  gli  altri  casi  nei  quali  gli  uffici   della
Amministrazione finanziaria,  compreso  il  Corpo  della  Guardia  di
finanza, sono tenuti  a  scambiarsi  dati  e  notizie  acquisiti  dai
rispettivi sistemi informativi e  le  relative  modalita'  e  cautele
intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilita'".