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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1194

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-6-1985
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del  S.  Cuore  di
Milano, approvato con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163  e
modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030,  e  successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Lo statuto dell'Universita'  cattolica  del  S.  Cuore  di  Milano,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
 
  Dopo l'art. 94, e con il conseguente spostamento della  numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione   in
"discipline economiche, bancarie e  finanziarie"  e  in  "economia  e
politica  del  lavoro",  afferenti  alla  facolta'  di   economia   e
commercio. 
 
                              Parte VI 
 
         DELLE SCUOLE POST-UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
                  FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO 
 
Scuola  di  specializzazione  in  discipline  economiche  bancarie  e
                             finanziarie 
 
  Art. 95. - E' istituita presso l'Universita'  cattolica  del  Sacro
Cuore  di  Milano  la  scuola  di  specializzazione   in   discipline
economiche bancarie e  finanziarie,  che  conferisce  il  diploma  di
specialista in disciplina economiche bancarie e finanziarie. 
  Art. 96. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta'  di
economia e commercio. 
  Art. 97.  La  scuola  ha  lo  scopo  di  promuovere  la  formazione
professionale  nelle  aree  disciplinari  di  interesse  economico  e
bancario. 
  Art. 98. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile
di abbreviazioni. 
  Art. 99. - Il numero degli iscritti e' di venti  per  ogni  anno  e
complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. 
  Art. 100. - Alla scuola sono  ammessi  i  laureati  in  economia  e
commercio, in scienze economiche e bancarie, in economia politica, in
economia aziendale e in scienze politiche, in possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto. 
  Art.  101.  -  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'   richiesto   il
superamento di un esame consistente in una prova scritta  che  dovra'
svolgersi   mediante   domande   a   risposte   multiple    integrata
eventualmente da un colloquio e da una  valutazione,  in  misura  non
superiore al 30%  del  punteggio  complessivo  a  disposizione  della
commissione, dei seguenti titoli: 
    a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; 
    b) il voto di laurea; 
    c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di  laurea
nelle materie concernenti la specializzazione; 
    d) le pubblicazioni nelle predette materie. 
  Il punteggio dei predetti titoli e' quello  stabilito  dal  decreto
ministeriale 16 settembre 1982. 
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del  punteggio
complessivo riportato. 
  Art. 102. -  Le  materie  di  insegnamento,  tutte  afferenti  alla
facolta' di economia e commercio, sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      economia e politica monetaria; 
      economia e tecnica operativa delle aziende di credito; 
      finanza aziendale; 
      statistica economica e finanziaria; 
      storia della banca. 
    2° Anno: 
      contabilita' e bilancio bancario; 
      economia e tecnica operativa degli intermediari finanziari  non
bancari; 
      metodologie di valutazione del fido bancario; 
      tecnica dei crediti speciali; 
      tecnica valutaria. 
    3° Anno: 
      controllo di gestione e pianificazione; 
      marketing bancario; 
      mercati monetari e finanziari interni ed internazionali; 
      organizzazione e informatica; 
      problematiche fiscali delle istituzioni creditizie. 
    Le materie di insegnamento fondamentali possono essere  integrate
di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola,  da  corsi,
conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti  da  studiosi
delle varie materie. 
  Art. 103. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. 
  L'insegnamento  ha  carattere   prevalentemente   seminariale   con
possibilita' di svolgimento interdisciplinare. 
  Il numero minimo di riunioni seminariali, ciascuna  di  durata  non
inferiore  alle  due  ore,  e'  di  quindici  per  ogni  materia   di
insegnamento. 
  Al termine di ciascun anno di corso - che puo' essere ripetuto  una
sola volta - ogni iscritto deve sostenere  un  esame  teorico-pratico
individuale, davanti, ad  una  commissione  di  cui  fanno  parte  il
direttore della scuola e  i  docenti  delle  materie  prescritte  per
l'anno di corso, per dimostrare il suo grado  di  preparazione  nelle
singole discipline. 
  Il giudizio globale sul livello di preparazione  del  candidato  e'
espresso in trentesimi. 
  Art. 104. - Al termine  del  curriculum  degli  studi,  e  superato
l'esame dell'ultimo anno, gli iscritti sono tenuti a  presentare  una
tesi scritta di specializzazione che dovra' vertere  su  una  o  piu'
materie oggetto di insegnamento. L'esito positivo  della  discussione
della tesi, che  sara'  valutata  in  settantesimi,  da'  diritto  al
diploma  di  specialista  in   discipline   economiche   bancarie   e
finanziarie. 
  La commissione per il rilascio del diploma e'  composta  di  almeno
sette docenti. La presidenza della commissione  spetta  al  direttore
della scuola o ad altro docente da quest'ultimo delegato. 
  Art. 105. -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse  dovute  dagli
iscritti   alla   scuola   e'   quello   previsto    dallo    statuto
dell'Universita'   cattolica,   determinato    dal    consiglio    di
amministrazione  in  base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge;  i
contributi  sono  stabiliti  anno   per   anno   dal   consiglio   di
amministrazione. 
  Art. 106. - Nella scuola e' costituito un consiglio  presieduto  da
un direttore. 
  Il consiglio e' composto dai docenti universitari di  ruolo  e  dai
professori  a  contratto  previsti  dall'art.  4  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  ai  quali  sono
affidate  attivita'  didattiche  nella   scuola,   nonche'   da   una
rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le  modalita'  di
cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. 
  Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai  sensi  dell'art.
94  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/80,  al
consiglio  di  corso  di   laurea   in   materia   di   coordinamento
insegnamenti. 
  Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del  consiglio
della scuola, tra i professori ordinari, straordinari o  fuori  ruolo
che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre  anni  ed
e' riconfermabile. 
  In caso di  motivato  impedimento  la  direzione  della  scuola  e'
affidata a un professore associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima. 
 
    Scuola di specializzazione in economia e politica del lavoro 
 
  Art. 107. - E' istituita presso l'Universita' cattolica  del  Sacro
Cuore di Milano la scuola di specializzazione in economia e  politica
del lavoro, che conferisce il diploma di economista del lavoro. 
  Art. 108. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di
economia e commercio. 
  Art. 109. - La scuola ha  lo  scopo  di  promuovere  la  formazione
professionale   nella   trattazione   dei   problemi   del    lavoro,
specificatamente quelli di ordine economico, sia  microeconomico  che
macroeconomico. 
  Art. 110.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni. 
  Art. 111. - Il numero degli iscritti e' di venti per  ogni  anno  e
complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. 
  Art. 112. - Alla scuola sono  ammessi  i  laureati  in  economia  e
commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche e  in  sociologia,
in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio  professionale,
qualora prescritto. 
  Art.  113.  -  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'   richiesto   il
superamento di un esame consistente in una prova scritta  che  dovra'
svolgersi   mediante   domande   a   risposte   multiple,   integrata
eventualmente da un colloquio e da una  valutazione,  in  misura  non
superiore al 30%  del  punteggio  complessivo  a  disposizione  della
commissione, dei seguenti titoli: 
    a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; 
    b) il voto di laurea; 
    c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di  laurea
nelle materie concernenti la specializzazione; 
    d) le pubblicazioni nelle predette materie. 
  Il punteggio dei predetti titoli e' quello  stabilito  dal  decreto
ministeriale 16 settembre 1982. 
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del  punteggio
complessivo riportato. 
  Art.  114.  -  Le  materie  d'insegnamento,  tutte  afferenti  alla
facolta' di economia e commercio, sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      diritto del lavoro; 
      statistica economica; 
      economia del lavoro; 
      storia del movimento sindacale. 
    2° Anno: 
      psicologia del lavoro; 
      economia della sicurezza sociale; 
      tecnologia dei cicli produttivi. 
    3° Anno: 
      diritto della previdenza sociale; 
      economia industriale; 
      sociologia economica. 
    Le materie d'insegnamento fondamentali possono  essere  integrate
di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola,  da  corsi,
conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti  da  studiosi
delle varie materie. 
  Art. 115. - I doveri e gli adempimenti degli iscritti  alla  scuola
in ordine  al  programma  didattico,  alla  frequenza  alle  lezioni,
seminari  ed  attivita'  pratiche  devono   soddisfare   i   seguenti
requisiti: 
    a) i corsi annuali vengono impartiti con  un  numero  di  ore  di
lezione pari a quelle di un corso universitario e  quelli  semestrali
con ore di lezione pari alla meta' di un corso annuale; 
    b) la frequenza e' obbligatoria per un numero di ore  di  lezione
non inferiore all'85% delle lezioni del corso.  Tale  numero  di  ore
obbligatorie,  per  cio'  che  concerne   l'eventuale   distribuzione
temporale nel corso dell'anno, viene stabilito  all'inizio  dell'anno
dagli organi direttivi della scuola in base ai  programmi  dei  corsi
obbligatori ed opzionali; 
    c) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari  ed  attivita'
pratiche,  stabiliti  all'inizio  dell'anno.  E'  fatto  obbligo   di
partecipare agli stessi secondo le  modalita'  di  cui  al  punto  b)
precedente; 
    d)  durante  l'anno  potranno  essere  tenute,  a  seconda  delle
esigenze dei singoli  insegnamenti,  attivita'  pratiche  consistenti
nella predisposizione da parte degli studenti di elaborati  sui  temi
di insegnamento e sotto la supervisione dei docenti. 
  Restano fermi i disposti degli articoli 11 e  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.  162,  nel  cui  ambito
altre  specificazioni  sui   doveri   e   sugli   adempimenti   degli
specializzandi possono essere stabilite dagli organi direttivi  della
scuola all'inizio di ogni anno accademico. 
  Al termine di ciascun anno di corso - che puo' essere ripetuto  una
sola volta -  ogni  iscritto  deve  sostenere  un  esame  individuale
davanti ad una commissione, di cui fanno  parte  il  direttore  della
scuola e i docenti delle materie prescritte per l'anno di corso,  per
dimostrare il suo grado di preparazione nelle singole discipline.  Il
giudizio  globale  sul  livello  di  preparazione  del  candidato  e'
espresso in trentesimi. L'esito positivo del colloquio e'  condizione
per l'accesso al successivo anno di corso  e  per  l'ammissione  alla
discussione della tesi scritta di specializzazione che dovra' vertere
su un tema rientrante in una delle materie oggetto di insegnamento. 
  L'esito positivo della discussione della tesi, che  sara'  valutata
in settantesimi, da'  diritto  al  diploma.  La  commissione  per  il
rilascio  del  diploma  e'  composta  da  almeno  sette  docenti.  La
presidenza della commissione spetta al direttore della  scuola  o  ad
altro docente da quest'ultimo delegato. 
  Art. 116. - Nella scuola e' costituito un consiglio  presieduto  da
un direttore. 
  Il consiglio e' composto dai docenti universitari di  ruolo  e  dai
professori  a  contratto  previsti  dall'art.  4  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  ai  quali  sono
affidate  attivita'  didattiche  nella   scuola,   nonche'   da   una
rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le  modalita'  di
cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. 
  Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai  sensi  dell'art.
94 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980,  al
consiglio  di  corso  di  laurea  in  materia  di  coordinamento   di
insegnamenti. 
  Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del  consiglio
della scuola, tra i professori ordinari, straordinari o  fuori  ruolo
che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre  anni  ed
e' riconfermabile. In caso di motivato impedimento la direzione della
scuola e' affidata a un professore associato che pure  insegni  nella
scuola medesima. 
  Art. 117  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse  dovute  dagli
iscritti   alla   scuola   e'   quello   previsto    dallo    statuto
dell'Universita'   cattolica,   determinato    dal    consiglio    di
amministrazione  in  base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge;  i
contributi  sono  stabiliti  anno   per   anno   dal   consiglio   di
amministrazione. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                    FALCUCCI, Ministro della pubblica 
                                istruzione 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1985 
  Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 339