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LEGGE 5 aprile 1985, n. 124

Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

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Testo in vigore dal: 27-4-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  di  definizione  della
disciplina  generale  dei  parchi  nazionali  e  delle riserve di cui
all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  in  deroga  a quanto stabilito dalla legge 12 aprile
1962,  n.  205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per
le  foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
per  fronteggiare  le  esigenze  relative  all'esecuzione  dei lavori
condotti  in  amministrazione  diretta  per  la  conservazione  e  la
protezione  dei  beni  indicati  negli  articoli  68  e 83 del citato
decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, puo'
ricorrere  ad  assunzioni  di personale operaio con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
  Per  il  medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma
non  sono  applicabili  ai  contratti  posti in essere ai sensi della
presente  legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge
18  aprile  1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica
31  marzo 1971, n. 276, nonche' tutte le altre con essa eventualmente
incompatibili.
  Le  assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme
sulla  disciplina  del  contratto collettivo nazionale di lavoro e da
quelle sul collocamento.
  Il  contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato
in   servizio   non  potra'  mai  superare  nel  periodo  considerato
l'equivalente di 500 unita' per anno.
  Nella  fase  di  prima  applicazione  della presente legge, per gli
operai  occupati, o gia' occupati presso la gestione conservativa del
patrimonio  della  ex  Azienda  di Stato per le foreste demaniali del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, assunti ai sensi della
legge   12   aprile  1962,  n.  205,  qualora  abbiano  svolto  oltre
centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata
in  vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al
quarto comma.
  Per  il  corrente  esercizio finanziario e per il prossimo la spesa
complessiva  per  la  manodopera  non potra' comunque superare quella
sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda
di  Stato  per  le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste nell'esercizio precedente.
  Al  personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a
tempo  indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II
della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  L'operaio  assunto  ai  sensi  della presente legge non acquista la
qualifica di operaio dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  di  definizione  della
disciplina  generale  dei  parchi  nazionali  e  delle riserve di cui
all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  in  deroga  a quanto stabilito dalla legge 12 aprile
1962,  n.  205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per
le  foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
per  fronteggiare  le  esigenze  relative  all'esecuzione  dei lavori
condotti  in  amministrazione  diretta  per  la  conservazione  e  la
protezione  dei  beni  indicati  negli  articoli  68  e 83 del citato
decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, puo'
ricorrere  ad  assunzioni  di personale operaio con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
  Per  il  medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma
non  sono  applicabili  ai  contratti  posti in essere ai sensi della
presente  legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge
18  aprile  1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica
31  marzo 1971, n. 276, nonche' tutte le altre con essa eventualmente
incompatibili.
  Le  assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme
sulla  disciplina  del  contratto collettivo nazionale di lavoro e da
quelle sul collocamento.
  Il  contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato
in   servizio   non  potra'  mai  superare  nel  periodo  considerato
l'equivalente di 500 unita' per anno.
  Nella  fase  di  prima  applicazione  della presente legge, per gli
operai  occupati, o gia' occupati presso la gestione conservativa del
patrimonio  della  ex  Azienda  di Stato per le foreste demaniali del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, assunti ai sensi della
legge   12   aprile  1962,  n.  205,  qualora  abbiano  svolto  oltre
centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata
in  vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al
quarto comma.
  Per  il  corrente  esercizio finanziario e per il prossimo la spesa
complessiva  per  la  manodopera  non potra' comunque superare quella
sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda
di  Stato  per  le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste nell'esercizio precedente.
  Al  personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a
tempo  indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II
della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  L'operaio  assunto  ai  sensi  della presente legge non acquista la
qualifica di operaio dello Stato.