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LEGGE 22 marzo 1985, n. 111

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.

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Testo in vigore dal: 20-4-1985
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In  attuazione  delle  "Linee  programmatiche  per  favorire,   nel
triennio   1984-1986,   il    processo    di    ristrutturazione    e
razionalizzazione  dell'industria  navalmeccanica  nel   quadro   del
rilancio della politica  marittima  nazionale",  approvate  dal  CIPI
nella seduta del 19 giugno  1984,  le  disposizioni  contenute  nella
legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982,  n.  599,
gia' prorogate e modificate, con le modifiche e  le  integrazioni  di
cui ai successivi articoli, nonche' i termini previsti  dalle  stesse
leggi scaduti il 30 giugno 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.