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LEGGE 25 marzo 1985, n. 106

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2021)
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

((1.  Agli  apparecchi  costruiti  per il volo da diporto o sportivo,
compresi  nei  limiti  indicati  nell'allegato  annesso alla presente
legge,  non  si applicano le disposizioni del libro primo della parte
seconda del presente codice.
  2.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto,  determina  le  modifiche  e  le  integrazioni  da apportare
all'Allegato  annesso  alla presente legge, che si rendano necessarie
in  relazione  all'evoluzione  della  tecnica  e alla sicurezza della
navigazione e del volo da diporto o sportivo.))