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LEGGE 7 marzo 1985, n. 77

Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-3-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  21  del testo unico delle disposizioni legislative in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  gennaio  1973, n. 43, e' aggiunto in fine il seguente
comma:
  "Gli  adempimenti  previsti  dai  commi  precedenti  e  le relative
annotazioni  nel  registro di riscontro non vengono effettuati presso
gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77,
adottato  dal  Consiglio  dei  Ministri delle Comunita' europee il 13
dicembre   1976,  nell'articolo  11,  lettera  d),  limitatamente  ai
trasporti  vincolati  al  regime  di transito comunitario. Tuttavia i
militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio
di  vigilanza  hanno  fondato  sospetto  di  irregolarita', inoltrano
immediatamente  motivata  richiesta al capo dell'ufficio doganale o a
chi  per  esso,  affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a
visita di controllo".
          NOTE

          Nota al titolo della legge:
            -  Il  testo  aggiornato del regolamento CEE n. 222/77 e'
          pubblicato in allegato alle presenti note.