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LEGGE 2 marzo 1985, n. 59

Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1984.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   fondo   di   dotazione  della  SACE  -  Sezione  speciale  per
l'assicurazione   del   credito   all'esportazione,   istituito   con
l'articolo  13  della  legge  24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato
della  somma  di  lire  100  miliardi,  da  iscrivere  nello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
  In  deroga  al  quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio
1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire
100  miliardi  e'  interamente  utilizzabile  per  il pagamento degli
indennizzi.
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            -  La  legge  24 maggio 1977, n. 227, reca: "Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle  esportazioni  di  merci  e servizi, all'esecuzione di
          lavori  all'estero  nonche'  alla  cooperazione economica e
          finanziaria in campo internazionale".
            -  Il  testo  vigente del quinto comma dell'art. 13 e' il
          seguente:
            "In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma
          del  presente  articolo,  da  destinare  al pagamento degli
          indennizzi,  la  sezione  puo'  anticipare, nell'attesa che
          diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3
          della  legge,  le  somme  occorrenti  sino  al 50 per cento
          dell'ammontare del fondo di dotazione".