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LEGGE 6 febbraio 1985, n. 16

Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-3-1985
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  1.450  miliardi
affinche',  a  cura  del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a
predisporre  e realizzare, al fine di assicurare la funzionalita' dei
servizi   di   istituto   della   linea  territoriale  dell'Arma  dei
carabinieri - anche in relazione alla sua peculiare caratteristica di
forza   permanente   accasermata   -   un   programma   straordinario
quinquennale  di  interventi  individuati  e  localizzati dal Comando
generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per la costruzione delle nuove
sedi  di  servizio e relative pertinenze nonche' la ristrutturazione,
l'ampliamento,  il completamento di quelle gia' esistenti, necessarie
a   soddisfare   le   esigenze   logistico-operative   dell'Arma  dei
carabinieri.
  Il  programma  e'  approvato  con  decreto  del Ministro dei lavori
pubblici,  sentiti  il  Ministro  dell'interno  ed  il Ministro della
difesa,  entro  quattro  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
legge ed e' comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro
trenta giorni dalla sua approvazione.
  Il   Ministro   dei  lavori  pubblici  riferisce  annualmente  alle
competenti  commissioni  parlamentari  sullo  stato di attuazione del
programma di cui al presente articolo.